Verifica dell’anomalia e accordo quadro: legittima l’esclusione per offerta non resiliente (TAR Lazio n. 1866 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di verifica dell’anomalia dell’offerta, il giudizio di congruità deve essere globale e sintetico e non può concentrarsi in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, mirando ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. La valutazione di congruità costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza. Nell’ambito di una convenzione quadro, la resilienza dell’offerta rispetto alle fisiologiche variazioni della domanda degli enti aderenti è requisito essenziale di sostenibilità, e giustifica l’esclusione dell’offerta che, per la sua strutturale fragilità, non garantisca la continuità del servizio pubblico. Il ricorso principale va esaminato per primo rispetto a quello incidentale, potendo la sua infondatezza determinare l’improcedibilità di quello incidentale.

Il Fatto

Una Regione bandiva una gara a procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa in quattro lotti, per la stipula di convenzioni quadro aventi ad oggetto servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale. Con riferimento al lotto 1, del valore di oltre ventiquattro milioni di euro, il consorzio ricorrente si classificava al primo posto, ma l’offerta appariva sospetta di anomalia e l’amministrazione attivava il sub-procedimento di verifica.

All’esito dello scambio di giustificativi, il RUP contestava lo scomputo delle ore di festività, l’utilizzo eccessivo del lavoro supplementare e la carenza di resilienza dell’offerta rispetto alle variazioni delle superfici da pulire. L’amministrazione disponeva quindi l’esclusione del consorzio. Il ricorrente impugnava tali determinazioni, mentre la controinteressata proponeva ricorso incidentale volto a contestare l’ammissione originaria della ricorrente principale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale. Richiamando il vincolante principio affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, il Collegio rileva che il ricorso principale deve essere sempre esaminato nel merito, alla luce della rilevanza degli interessi legittimi eterogenei nello svolgimento delle gare pubbliche. Ne deriva che l’ordo questionum impone di dare priorità al gravame principale: la sua eventuale infondatezza consente di dichiarare improcedibile quello incidentale.

Nel merito, il primo motivo è infondato. L’inclusione delle ore di festività tra le ore effettivamente lavorate, elevando il parametro a 1.747 ore annue contro le 1.581 delle tabelle ministeriali, costituisce un aumento artificioso della produttività. Pur essendo derogabili le tabelle ministeriali, lo scostamento deve essere giustificato da precise valutazioni statistiche e analisi aziendali. Nella specie, poiché l’art. 17 del disciplinare parametrava già il monte ore su 250 giorni annui, l’inserimento delle festività produce un sottodimensionamento del personale di circa il 6,3%.

Quanto al secondo motivo, il ricorso al lavoro supplementare, pur lecito, non può essere massivo e strutturale. Per il livello maggiormente impattante la stazione appaltante ha rilevato una percentuale fino al 99-100%, con personale part-time che dovrebbe stabilmente erogare otto ore settimanali a fronte di un contratto di quattro. Tale modalità organizzativa si pone in frizione con la clausola sociale ex art. 9 del disciplinare, che impone l’assorbimento prioritario del personale uscente.

Il terzo motivo è infondato per una ragione ulteriore: il minimo utile previsto è pari a 30.328,01 euro in quattro anni, ossia lo 0,23% dei ricavi, e sarebbe realizzabile esclusivamente nell’area “Uffici Standard”. Nella convenzione quadro, ove gli enti aderenti non sono predeterminati, anche un solo spostamento della domanda verso il livello ridotto determinerebbe una perdita. La valutazione di congruità, esente da vizi logici, non può essere travolta in sede giurisdizionale.

Il ricorso principale è dunque respinto e il ricorso incidentale è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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