Perequazione pensioni e blocco legislativo: manifesta infondatezza delle censure (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 71 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina che limita la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo più elevato. Il raffreddamento graduale e proporzionale dei coefficienti di rivalutazione non comprime il diritto alla adeguatezza della prestazione, perché il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella modulazione della perequazione in rapporto alle risorse finanziarie disponibili, ferma la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona. La limitazione persegue una finalità endoprevidenziale di concorso agli oneri del sistema e si sottrae al principio di universalità dell’imposizione tributaria, trovando giustificazione nei principi solidaristici.

Il Fatto

I ricorrenti, ex dipendenti pubblici del comparto difesa e sicurezza titolari di un trattamento pensionistico superiore a quattro volte il minimo INPS, hanno domandato l’accertamento del diritto alla corresponsione della pensione rivalutata senza il blocco introdotto dall’art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, con condanna dell’INPS alla restituzione delle somme non erogate e al risarcimento del danno.

Secondo i ricorrenti la norma violerebbe diritti costituzionalmente tutelati, configurando un prelievo di natura tributaria incidente sul valore reale del reddito pensionistico, in contrasto con gli artt. 36 e 38 Cost., con il legittimo affidamento e con il principio di eguaglianza rispetto ai lavoratori attivi. L’INPS ha resistito richiamando la giurisprudenza costituzionale in materia.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce l’istituto della perequazione automatica muovendo dalla giurisprudenza costituzionale. Il meccanismo garantisce il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. e del principio di sufficienza della retribuzione, applicabile ai trattamenti di quiescenza quali retribuzioni differite. Tali principi, tuttavia, non impongono il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i lavoratori in quiescenza.

Il legislatore, infatti, dispone di un ampio margine di discrezionalità nella definizione delle modalità attuative e nella quantificazione dei coefficienti, alla stregua delle risorse finanziarie disponibili e salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona. Non esiste nell’ordinamento un diritto quesito alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico, in particolare per le pensioni più elevate.

Sono ragionevoli le scelte che differenziano i coefficienti in base all’importo delle pensioni, perseguendo un progetto di eguaglianza sostanziale conforme all’art. 3, secondo comma, Cost. Solo il blocco integrale della perequazione può risultare irragionevole, mentre la disposizione censurata assicura una quota perequativa ridotta ma non meramente simbolica, rispettando i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 53 Cost., la Corte ritiene la censura non condivisibile. La finalità endoprevidenziale del risparmio di spesa esclude la natura tributaria della misura: il prelievo è devoluto a un circuito di solidarietà interna al sistema previdenziale e si inquadra tra le prestazioni patrimoniali imposte per legge, trovando autonoma giustificazione nei principi solidaristici. Infine, la misura non paralizza il meccanismo perequativo, risolvendosi in un mero raffreddamento della dinamica attuato con indici graduali, senza che rilevi l’aumento dell’inflazione. Il ricorso è dunque rigettato, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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