Dipendenza da causa di servizio e rilevanza del parere del CML (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 58 del 15.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio contabile in materia di trattamento previdenziale privilegiato, la cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata sulla base di un atto di ritiro del provvedimento impugnato meramente preannunciato e non ancora emesso e depositato in giudizio. Il giudice può definire la causa sulla base del parere reso in corso di causa dal CML – Sezione Speciale presso la Corte dei conti, completo ed esaustivo, al quale può fare integrale rinvio ai sensi dell’art. 17 disp. att. c.g.c. La domanda giudiziale resta scrutinabile nei limiti di quella proposta in via amministrativa, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 153 c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente, sottufficiale dell’Aeronautica militare, in costanza di servizio presentava istanza di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte in seguito a un infortunio sul lavoro, ai fini del riconoscimento della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo. La competente Commissione Medica Ospedaliera riconosceva due patologie: postumi soggettivi di otite barotraumatica bilaterale in normoacusia, non ascrivibile a categoria tabellare, e persistente disturbo post-traumatico da stress, ascrivibile alla ottava categoria della Tabella A.
Il Comitato di verifica riteneva dipendente da causa di servizio solo la prima infermità e non la seconda, precludendo così, in difetto di ascrivibilità tabellare, il riconoscimento dei benefici richiesti. Il ricorrente proponeva quindi ricorso davanti alla Corte dei conti chiedendo l’annullamento del decreto ministeriale e degli atti connessi nonché l’accertamento della dipendenza da causa di servizio e della relativa ascrizione tabellare.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta anzitutto la richiesta di cessazione della materia del contendere, avanzata dal Ministero della Difesa che aveva preannunciato l’avvio di un procedimento di autotutela e il conseguente ritiro del provvedimento impugnato. La Corte esclude tale declaratoria: l’atto di ritiro, benché preannunciato, non risulta essere stato ancora emesso e depositato in giudizio, con conseguente permanenza dell’interesse del ricorrente alla decisione.
Nel corso del giudizio il Ministero della Difesa depositava un nuovo parere, reso in sede di autotutela dal CML – Sezione Speciale presso la Corte dei conti, che si pronunciava in senso favorevole alle domande del ricorrente. In particolare, il parere riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “persistente disturbo post-traumatico da stress”, in precedenza negata dal Comitato di verifica, e ne riteneva la meritevolezza di ascrizione all’ottava categoria di Tabella A, vista la stabilizzazione della stessa a distanza dall’infortunio.
Il Collegio, valutando tale parere completo ed esaustivo, vi fa integrale rinvio ai sensi dell’art. 17 disp. att. c.g.c., assumendone il contenuto a fondamento della decisione. La causa viene pertanto decisa sulla base degli atti e del parere sopravvenuto, favorevole al ricorrente.
La Corte precisa poi un limite di ordine processuale: la domanda giudiziale può essere scrutinata esclusivamente nei limiti di quella proposta in via amministrativa, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 153 c.g.c. Nel caso concreto la domanda amministrativa riguardava esclusivamente la dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte, con richiamo al precedente della Sez. Sicilia n. 88/2023.
Il ricorso è quindi accolto nei limiti sopra indicati, con dichiarazione della dipendenza da causa di servizio della patologia “persistente disturbo post-traumatico da stress” e dichiarazione di inammissibilità per il resto. La Corte dispone infine la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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