Danno all’immagine della Regione da condotte autonome dei consiglieri: no solidarietà (Corte dei Conti Sez. III App. n. 61 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativa per danno all’immagine delle pubbliche amministrazioni si estende a tutti i soggetti legati all’ente da un rapporto di servizio, non richiedendo un rapporto di impiego: vi rientrano quindi i consiglieri regionali, la cui condotta illecita nell’uso dei fondi assegnati lede il prestigio dell’Istituzione tutelato dall’art. 97 Cost. Il danno non patrimoniale dell’ente è configurabile e va liquidato equitativamente, non essendo ammesso il riconoscimento in re ipsa, con valutazione degli indizi gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c. Quando le condotte dei singoli agenti siano autonome e distinte, ancorché dolose, non opera la solidarietà passiva ex art. 1, co. 1-quinquies, legge n. 20/1994, che presuppone l’unicità del fatto dannoso commesso in concorso.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’inchiesta giornalisticamente nota come delle “spese pazze” dei gruppi consiliari della Regione Liguria. Accertate in sede penale condotte di peculato per l’appropriazione di fondi pubblici destinati all’attività consiliare, la Procura regionale ha convenuto davanti alla Corte dei conti alcuni consiglieri, ottenendone la condanna per danno all’immagine con la sentenza n. 65/2021 della Sezione giurisdizionale ligure.

La decisione di primo grado aveva quantificato il pregiudizio in via equitativa e posto l’obbligo risarcitorio a carico dei convenuti con vincolo di solidarietà. Avverso tale pronuncia hanno proposto appello principale e incidentale gli interessati, contestando la configurabilità stessa del danno all’immagine, la sua quantificazione, la qualificazione dolosa e, soprattutto, il regime solidale dell’addebito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dei consiglieri regionali. La tesi difensiva, secondo cui il richiamo ai “dipendenti” contenuto nell’art. 7, co. 1, legge n. 97/2001 e, dopo la sua abrogazione, nell’art. 51, co. 7, c.g.c. limiterebbe l’azione ai soli titolari di rapporto di lavoro subordinato, è respinta. La Corte richiama la giurisprudenza costituzionale e di legittimità — segnatamente la sentenza n. 123 del 2023 e la sentenza n. 355/2010 — per affermare che criterio dirimente è il rapporto di servizio, ravvisabile anche tra consiglieri regionali e Regione. Un’interpretazione restrittiva contrasterebbe con gli artt. 3, 97 e 54 Cost.

Il cuore della decisione riguarda la quantificazione e il riparto del danno. Il giudice di prime cure aveva fatto coincidere l’importo del risarcimento con l’ammontare delle somme distratte, pari a € 458.660,87. La Corte ritiene tale criterio non persuasivo: l’importo delle appropriazioni avrebbe dovuto costituire solo il parametro monetario iniziale da adeguare, in aumento o in riduzione, in ragione dell’incidenza di fattori oggettivi, controllabili e congrui. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 30487/2024), il Collegio riduce l’importo del trenta per cento, valorizzando la parziale resipiscenza di taluni appellanti, e detrae le posizioni definite con rito abbreviato, liquidando il danno in € 307.063,00.

Sul versante soggettivo, la Corte conferma il dolo: l’accertamento penale irrevocabile per peculato ha efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 651 c.p.p., con conseguente applicazione del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. Diversamente, è accolto il motivo sul regime dell’addebito. Il fatto lesivo è oggettivamente e soggettivamente plurimo, poiché ciascun convenuto ha autonomamente inciso sull’immagine dell’ente. Difetta quindi il presupposto dell’art. 1, co. 1-quinquies, legge n. 20/1994, che esige l’unicità del fatto dannoso commesso in concorso.

Ne deriva l’esclusione della solidarietà e il riparto pro quota in misura paritaria tra i tre appellanti, in ragione dell’equivalente efficacia causale delle rispettive condotte. Sono invece respinti i motivi sulla tardività dell’azione, sulla prescrizione e sul preteso effetto estintivo del concordato penale ex art. 599-bis c.p.p. La Corte esclude infine il potere riduttivo, precluso in presenza di condotte dolose.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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