Carta docente: ottemperanza al giudicato e poteri del commissario (TAR Lombardia n. 962 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è ammissibile quando la sentenza del giudice ordinario sia passata in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Il giudice amministrativo, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, ordina l’esecuzione della sentenza e, in caso di persistente inerzia, nomina commissario ad acta. Questi agisce quale organo ausiliario del giudice, in sostituzione dell’Amministrazione, e non nell’esercizio di poteri amministrativi di cura dell’interesse pubblico, essendo il comando contenuto nella sentenza fondamento e approdo della sua attività. Gli interessi legali decorrono dalla formazione del giudicato fino al saldo, non per il periodo anteriore, quando la sentenza ottemperanda non li abbia riconosciuti.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario di Brescia aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per determinati anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione a consentire la generazione del buono spesa.
Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza e il riconoscimento degli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti del ricorso per ottemperanza. La sentenza della cui esecuzione si tratta è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, risultando così integrata la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
È stato inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Prima di tale termine il creditore non può procedere a esecuzione forzata né notificare atto di precetto. Nel caso di specie la notificazione della sentenza è avvenuta in data anteriore alla notificazione del ricorso introduttivo.
Il Collegio ha precisato che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della copia conforme all’originale.
Nel merito il ricorso è stato accolto, in continuità con l’orientamento della Sezione su controversie analoghe. Quanto agli interessi, il Collegio ha distinto: per il periodo dalla maturazione del credito fino alla formazione del giudicato gli interessi non spettano, poiché la sentenza ottemperanda non li aveva riconosciuti; essi spettano solo dal giudicato al saldo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm.
Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. In caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. Il Collegio ha chiarito che questi agisce come organo ausiliario del giudice e non come dirigente amministrativo, con il compito di dare attuazione alla pronuncia anche mediante l’esercizio di poteri amministrativi non attivati. Le spese sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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