Penalità di mora anche per l’ottemperanza alle condanne pecuniarie (TAR Calabria n. 336 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora, prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è ammissibile anche quando il giudizio di ottemperanza ha ad oggetto sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. L’istituto ha natura sanzionatoria e si cumula con gli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. La somma va corrisposta dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo, o, in mancanza, sino all’insediamento del commissario ad acta. Le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente agisce per ottenere l’ottemperanza, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della sentenza con cui il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti e ha condannato l’amministrazione al versamento delle relative differenze retributive, oltre interessi e spese.
La pronuncia è stata notificata all’amministrazione e non risulta impugnata, con attestazione del passaggio in giudicato. Di fronte alla perdurante inerzia della resistente, la ricorrente propone actio iudicati, chiedendo l’esecuzione della sentenza e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero non si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che l’amministrazione è rimasta inadempiente. L’azione proposta ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. merita quindi accoglimento.
Il Ministero deve eseguire la pronuncia secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione di ottemperanza, a cura di parte ricorrente. Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento competente, perché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
Sulla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Richiama l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014 e la novella dell’art. 1, comma 781, della legge n. 208 del 2015. Non emergendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese.
Stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, la somma si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, e va corrisposta dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo del Ministero o, in mancanza, sino all’insediamento del commissario ad acta.
Quanto alle spese dell’eventuale attività commissariale, il Tribunale le pone a carico dell’amministrazione inadempiente, richiamando per analogia l’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, con i precedenti TAR Calabria n. 757 del 2025 e TAR Sicilia n. 1499 del 2025. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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