Nessuna inconferibilità per patteggiamento: esclusa la responsabilità erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 49 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150/2022, il nuovo art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. ha implicitamente abrogato l’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 39/2013, nella parte in cui equiparava la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti alla sentenza di condanna ai fini dell’inconferibilità degli incarichi. La clausola di equiparazione resta applicabile ai soli fatti anteriori al 30.12.2022. Per gli incarichi conferiti dopo tale data, il patteggiamento non integra causa di inconferibilità, salvo irrogazione di pene accessorie. Ne consegue che l’omessa indicazione della sentenza di patteggiamento, contenuta nel limite di due anni di pena detentiva, non configura alcun obbligo dichiarativo violato e, in ogni caso, non è sorretta dall’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave richiesto dall’art. 1 legge n. 20/1994.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un dipendente pubblico per il danno erariale subito da un Comune, quantificato in € 20.255,82. L’addebito riguardava gli emolumenti corrisposti per l’incarico di Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria con funzioni dirigenziali, conferito ex art. 107 d.lgs. n. 267/2000.
Secondo l’attrice, il convenuto aveva omesso di dichiarare l’esistenza di una causa di inconferibilità ex art. 3 d.lgs. n. 39/2013, costituita da una sentenza di patteggiamento per peculato, attestando falsamente l’insussistenza delle condizioni ostative. La domanda era avanzata a titolo doloso e, in subordine, a titolo di colpa grave.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto anzitutto le eccezioni di nullità dell’atto di citazione. La segnalazione della Guardia di Finanza conteneva una specifica indicazione dei danni per ciascun ente, così integrando una notizia di danno concreta ex art. 51 d.lgs. n. 174/2016. Quanto all’art. 86, comma 2, lett. c), cod. giust. cont., la citazione individuava e quantificava il pregiudizio con indicazione dei criteri, con esclusione della sola retribuzione estranea agli incarichi contestati.
Sul merito, la Corte ha affrontato la questione dell’equiparazione del patteggiamento alla condanna. Richiamando il parere del Cons. Stato n. 524 del 29.04.2024, il Collegio ha ritenuto che l’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022, abbia implicitamente abrogato l’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 39/2013. La norma sull’inconferibilità è “legge diversa da quella penale” e non ha carattere sanzionatorio, ma attiene al venir meno di un requisito soggettivo per l’esercizio di funzioni pubbliche. Il principio di specialità, invocato da ANAC, non è utilmente richiamabile.
La Corte ha poi distinto l’inconferibilità dall’art. 166 cod. pen.: la sospensione condizionale non esclude automaticamente la conferibilità, come confermato dall’orientamento di legittimità e dalla prassi ANAC. Ha invece escluso che, per il periodo anteriore al 30.12.2022, la sospensione condizionale valesse a elidere il divieto, richiamando Cons. Stato n. 6538 del 25.07.2022.
Il passaggio decisivo riguarda l’obbligo dichiarativo. La Corte ha aderito all’interpretazione secondo cui l’interessato non era tenuto a indicare le iscrizioni relative a sentenze di patteggiamento con pena inferiore a due anni, ex art. 28, comma 8, d.P.R. n. 313/2002. Ha richiamato la Cass. pen. Sez. V n. 38152/2023 e la sentenza del giudice penale che, sulle medesime dichiarazioni, ha assolto il convenuto perché il fatto non sussiste. Ha inoltre osservato che l’art. 20 d.lgs. n. 39/2013 prevede una dichiarazione annuale solo per le cause di incompatibilità.
Su tali basi, la Corte ha escluso l’elemento soggettivo: nessuna prova che il convenuto abbia agito con dolo per occultare la condanna, né con colpa grave, essendo l’errore scusabile in ragione dell’ambiguità normativa. La domanda è stata respinta, con liquidazione delle spese di lite in favore del convenuto.
Nota della Redazione
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