Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 168 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza. Il consegnatario legato da un siffatto debito non è agente contabile e non è tenuto alla resa del conto. Il debito di custodia, che fonda l’obbligo, presuppone una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e obbligo restitutorio. La mera elencazione di beni inventariati e in uso agli uffici non integra quella gestione, nemmeno se redatta sul mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Il giudizio di conto instaurato nei confronti di chi non era obbligato va dichiarato improcedibile.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione di beni mobili del Comune di Grottammare per l’esercizio finanziario 2015, resa da un’agente contabile nella qualità di consegnataria di beni mobili. Il conto è stato depositato presso la Sezione giurisdizionale regionale in data 18 maggio 2023. Con la relazione d’irregolarità n. 378/2024, il magistrato istruttore ha rilevato l’insussistenza di elementi sufficienti per una proposta di regolarità del conto e di discarico, deferendo la questione al Collegio.

Sono state segnalate plurime irregolarità: la trasmissione del conto all’Amministrazione in data imprecisata, il mancato rispetto del termine di cui all’art. 233, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, l’assenza del visto di regolarità del Responsabile del Servizio Finanziario, la mancata produzione dell’atto di nomina e la mancanza della relazione dell’Organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, del c.g.c. L’agente ha depositato memoria sostenendo di non essere tenuta alla resa del conto, poiché consegnataria di beni rispetto ai quali sussisteva un mero obbligo di vigilanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha affrontato in via preliminare la questione della sussistenza dell’obbligo di resa del conto, qualificando la posizione della consegnataria. Il punto di partenza normativo è l’art. 93 del T.U.E.L., che impone la resa del conto giudiziale al tesoriere e a ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali. La disposizione richiama la gestione, non la sola custodia, e i beni senza distinzione.

La Corte ha però richiamato l’orientamento consolidato secondo cui soltanto i consegnatari per debito di custodia sono tenuti a rendere il conto giudiziale. Ha citato sul punto Sez. Abruzzo n. 89/2015, Sez. Piemonte n. 278/2021 e Sez. Veneto n. 37/2014. Ha inoltre ricordato che per i beni immobili degli enti locali l’obbligo non sussiste, richiamando Sez. Friuli n. 17/2014 e Sez. Piemonte n. 86/2016.

Il Collegio ha distinto le due figure. Il debito di custodia comporta la gestione di un deposito o magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative. Il debito di vigilanza connota invece l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, con mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e gestione delle scorte destinate all’uso immediato. Solo quando la giacenza eccede la ragionevole necessità di funzionamento dell’ufficio si configura una vera gestione contabile, soggetta a conto giudiziale. Ha richiamato Sez. Calabria n. 39/2020 e Sez. Liguria n. 133/2016.

Nel caso concreto, i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenziava la gestione in magazzino in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Il Collegio ha quindi ritenuto che gravasse sulla consegnataria un mero obbligo di vigilanza e non di custodia, venendo meno i presupposti normativi per la resa del conto.

Il giudizio di conto è stato pertanto dichiarato improcedibile. Essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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