Controllo spese elettorali e deposito consuntivo anche per liste senza spese (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 58 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di deposito del conto consuntivo delle spese elettorali gravante sui partiti, movimenti e liste che partecipano alle elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti non è subordinato all’effettivo sostenimento di spese o all’acquisizione di fonti di finanziamento. Esso è funzionale alle esigenze di trasparenza della partecipazione elettorale e al corretto e tempestivo svolgimento del controllo intestato ai Collegi istituiti presso le Sezioni regionali della Corte dei conti. La lista che non ha sostenuto spese assolve pertanto all’obbligo mediante una dichiarazione negativa. Il controllo di conformità alla legge investe il rispetto del limite massimo di spesa, la riferibilità delle spese al periodo di campagna elettorale, la conformità alle tipologie ammesse, la regolarità della documentazione e l’indicazione delle fonti di finanziamento.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha esaminato il conto consuntivo della lista Forza Italia, presentatasi alle elezioni amministrative del Comune di Foligno tenutesi l’8-9 giugno 2024 e, al turno di ballottaggio, il 23-24 giugno 2024. La lista ha trasmesso il consuntivo il 31 luglio 2024.
L’istruttoria è stata avviata con una deliberazione del Collegio, con la quale sono stati richiesti al Presidente del Consiglio comunale i dati necessari al controllo. Successivamente il Collegio ha chiesto un’integrazione documentale, riscontrata dalla lista nel febbraio 2025. La questione centrale attiene alla portata dell’obbligo di deposito e ai criteri del controllo di conformità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 13 della legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, del D.L. n. 91/2014, che attribuisce alle Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità delle spese sostenute da partiti, movimenti e liste per le campagne elettorali nei Comuni con più di 30.000 abitanti, entro il limite massimo di un euro per cittadino iscritto nelle liste elettorali. Il controllo si svolge in conformità agli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993.
Il Collegio precisa che il controllo sulle spese dei singoli candidati è riservato al Collegio di Garanzia Elettorale, restando distinta la sfera di competenza delle Sezioni regionali.
Venendo all’obbligo di deposito, il Collegio afferma che esso riguarda tutti i partiti, movimenti e liste che hanno partecipato alle consultazioni, anche qualora non abbiano sostenuto spese né avuto fonti di finanziamento. In tal caso l’obbligo è assolto con una dichiarazione negativa. La ratio è duplice: garantire la trasparenza della partecipazione elettorale e consentire il corretto e tempestivo svolgimento del controllo, con l’obbligo dei Collegi di riferire ai Consigli comunali gli esiti dell’attività svolta.
Nel caso concreto, il consuntivo è pervenuto il 31 luglio 2024, entro il termine del 26 agosto 2024, corrispondente a 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 12 luglio 2024, secondo il combinato disposto degli artt. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e 13, comma 6, della legge n. 96/2012.
Nel merito, la lista ha sostenuto spese per complessivi 256,00 euro, relative alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all’autenticazione delle firme e all’espletamento delle operazioni richieste per la presentazione delle liste, riconducibili all’art. 11, comma 1, lett. d), della legge n. 515/1993. Le spese sono state finanziate con una quota parte della libera contribuzione erogata in denaro da persone fisiche.
Il Collegio accerta che le somme rientrano nel limite consentito, sono riferibili alle elezioni, conformi alle tipologie ammesse, adeguatamente documentate e accompagnate da sufficiente indicazione delle fonti di finanziamento. Ne consegue l’accertamento di regolarità del conto consuntivo, con trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista.
Nota della Redazione
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