Controllo spese elettorali: tardivo deposito del consuntivo non ne impedisce la regolarità (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 51 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo affidato alle Sezioni regionali della Corte dei conti sulle spese elettorali dei partiti, movimenti e liste che partecipano alle elezioni comunali nei comuni con più di 30.000 abitanti ha ad oggetto la conformità alla legge delle spese sostenute, la loro riferibilità al periodo di campagna elettorale, il rispetto del limite massimo di spesa, la regolarità della documentazione e l’indicazione delle fonti di finanziamento. Il deposito del conto consuntivo oltre il termine di quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale costituisce un’irregolarità accertata dal Collegio, ma non incide di per sé sulla valutazione di regolarità sostanziale del rendiconto, quando le somme rientrano nel limite, sono riferibili alle elezioni, conformi alle tipologie ammesse, adeguatamente documentate e assistite da sufficiente indicazione delle fonti di finanziamento. L’obbligo di deposito grava su tutte le liste partecipanti, anche se prive di spese o finanziamenti, essendo in tal caso assolto con una dichiarazione negativa.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha esaminato il conto consuntivo presentato dalla lista “Patto x Foligno”, formazione politica che ha partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Foligno dell’08-09 giugno 2024 e del 23-24 giugno 2024 (turno di ballottaggio). L’istruttoria è stata avviata con richiesta di dati al Presidente del Consiglio comunale, che ha fornito riscontro; successivamente sono stati richiesti alla lista integrazioni documentali, riscontrate dai rappresentanti della formazione politica.
Dal raffronto tra le indicazioni e la documentazione acquisita è emerso che il rendiconto è pervenuto oltre il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e 13, comma 6, della legge n. 96/2012, fissato al 26 agosto 2024, corrispondente a quarantacinque giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 12 luglio 2024. Il Collegio è stato quindi chiamato a valutare il rendiconto sotto i profili della legittimità delle spese e della loro documentazione, pur in presenza del deposito tardivo.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene all’ambito e ai criteri del controllo intestato al Collegio sulle spese elettorali, alla luce dell’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116/2014. La norma, introducendo limiti massimi alle spese dei candidati e dei partiti per le elezioni comunali, ha attribuito alle Sezioni regionali di controllo la verifica di conformità delle spese sostenute dalle liste nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. Il Collegio richiama la disciplina della legge n. 515/1993 e, in particolare, i principi enunciati dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 24/2013 e n. 12/2014.
Il Collegio precisa che il controllo sulle spese dei singoli candidati è riservato al Collegio di Garanzia Elettorale, mentre quello di propria competenza riguarda le spese delle formazioni politiche. Sul piano dei criteri, l’esame si è articolato su quattro profili: rispetto del limite massimo di spesa (1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali); conformità alla legge delle spese e loro riferibilità al periodo di campagna elettorale; regolarità della documentazione prodotta; indicazione delle fonti di finanziamento.
Quanto all’obbligo di deposito, il Collegio afferma che esso grava su tutti i partiti, movimenti e liste che hanno partecipato alle consultazioni, anche qualora non abbiano sostenuto spese né avuto fonti di finanziamento; in tal caso l’obbligo è assolto mediante dichiarazione negativa. Tale regola è funzionale alle esigenze di trasparenza della partecipazione elettorale e al corretto e tempestivo svolgimento delle operazioni di controllo, essendo il Collegio tenuto a riferire ai Consigli comunali gli esiti dell’attività svolta.
Nel caso concreto, il rendiconto è pervenuto oltre il termine del 26 agosto 2024, come accertato dal Collegio. Nel merito della verifica, la lista ha sostenuto spese per 2.049,01 euro, riconducibili alla produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda (art. 11, comma 1, lett. a, della legge n. 515/1993), finanziate con fondi raccolti per 2.700,00 euro provenienti da donazioni liberali di persone fisiche e giuridiche, delle quali sono state indicate le generalità. Da qui la conclusione che le somme rientrano nel limite consentito, sono riferibili alle elezioni, conformi alle tipologie ammesse, adeguatamente documentate e assistite da sufficiente indicazione delle fonti di finanziamento.
Il Collegio ha quindi accertato la regolarità del conto consuntivo nei sensi indicati in parte motiva, disponendo la trasmissione di copia della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.