Controllo spese elettorali e obbligo di deposito del consuntivo (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 50 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo di cui all’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012, verificano la conformità alla legge delle spese elettorali sostenute da partiti, movimenti e liste che hanno partecipato alle elezioni comunali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. L’obbligo di deposito del consuntivo grava su tutte le formazioni politiche che hanno preso parte alla consultazione, anche quando non abbiano sostenuto spese né ricevuto finanziamenti, essendo in tal caso assolto con dichiarazione negativa. Il controllo concerne il rispetto del limite massimo di spesa (pari a 1 euro per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali), la riferibilità temporale delle spese alla campagna, la conformità delle tipologie, la regolarità della documentazione e l’indicazione delle fonti di finanziamento. Il controllo sulle spese dei singoli candidati resta invece riservato al Collegio di Garanzia Elettorale.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha esaminato il conto consuntivo presentato dalla lista “Foligno 2030”, che aveva partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Foligno svoltesi l’8-9 giugno 2024 e, al turno di ballottaggio, il 23-24 giugno 2024.
L’istruttoria è stata avviata con la richiesta di dati al Presidente del Consiglio comunale e con l’acquisizione della documentazione dei rappresentanti delle formazioni politiche. Il consuntivo della lista è pervenuto in data 7 agosto 2024, entro il termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale, fissato al 26 agosto 2024. Il Collegio ha poi richiesto integrazioni con due note istruttorie, riscontrate dalla lista.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via preliminare il riparto delle competenze. L’art. 13 della legge n. 96/2012 ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti per le elezioni comunali nei comuni sopra i 30.000 abitanti. Il controllo sulle spese dei partiti, movimenti e liste è affidato a un apposito Collegio costituito presso le Sezioni regionali della Corte dei conti, che procede in conformità agli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993. Quello sulle spese dei singoli candidati spetta invece al Collegio di Garanzia Elettorale.
La Corte afferma poi un principio di portata generale: l’obbligo di deposito del consuntivo riguarda tutte le liste partecipanti, anche se prive di spese e di fonti di finanziamento; in tal caso l’obbligo si assolve con una dichiarazione negativa. La regola risponde a esigenze di trasparenza e assicura il corretto e tempestivo svolgimento delle operazioni di controllo, essendo i Collegi tenuti a riferire ai Consigli comunali gli esiti dell’attività svolta.
Nel merito, il Collegio esamina il consuntivo secondo quattro profili: rispetto del limite massimo di spesa; conformità alla legge delle spese e riferibilità al periodo di campagna elettorale; regolarità della documentazione; indicazione delle fonti di finanziamento. La lista ha dichiarato spese per complessivi 1.285,98 euro, di cui 1.185,98 euro per produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi di propaganda e 100,00 euro per organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici. Le spese risultano finanziate con fondi propri del movimento politico.
All’esito di tale verifica, il Collegio accerta che le somme rientrano nel limite consentito dalla legge, sono riferibili alle elezioni, conformi alle tipologie ammesse, adeguatamente documentate e corredate da sufficiente indicazione delle fonti di finanziamento. Il conto consuntivo della lista è pertanto dichiarato regolare. Il Collegio dispone la trasmissione di copia della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata.
Nota della Redazione
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