La reggenza prefettizia non può supplire alla carenza di organico (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 218 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La libertà dell’Amministrazione nel determinare i propri assetti organizzativi trova il suo limite necessario nel rispetto dei parametri di legittimità individuati dal diritto oggettivo, ai quali è estraneo l’istituto della reggenza, non disciplinato nell’ordinamento della carriera prefettizia. Il ricorso alla reggenza è legittimo solo in presenza dell’avvio delle procedure di copertura del posto vacante e di un termine finale certo, non potendo protrarsi ad infinitum né sopperire a una carenza organica conosciuta e prevedibile. L’atto che copra l’ufficio con reggenze reiterate senza valutare le soluzioni alternative apprestate dall’ordinamento è viziato da eccesso di potere per violazione di circolare ed è indifferente rispetto alla funzionalità dell’azione amministrativa, mentre grava sull’Amministrazione centrale l’onere di pianificare il reclutamento o ridimensionare gli uffici periferici.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia esamina il decreto con cui il Prefetto di Milano ha conferito a un viceprefetto aggiunto, per un ulteriore anno a decorrere dal 4 agosto 2024, l’incarico di reggenza di una posizione dirigenziale di staff dell’Area I, già attribuito con provvedimento dell’anno precedente. Il posto risulta coperto in via di reggenza in modo ininterrotto dal 2021.
Il magistrato istruttore formula rilievi sulla scelta di proseguire con lo strumento emergenziale, sull’assenza di un termine certo, sulla parzialità della procedura di interpello e sulla mancata indicazione degli obiettivi dirigenziali. L’Amministrazione controdeduce richiamando il sottodimensionamento dell’organico e un nulla osta ministeriale. La questione è deferita al Collegio, che in adunanza pubblica ha sentito il rappresentante dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’istituto della reggenza, che designa la preposizione di un organo a un ufficio in caso di stabile mancanza del titolare, nelle more della designazione del nuovo preposto. Nell’ordinamento della carriera prefettizia, riformato dal d.lgs. n. 139/2000, l’istituto non è disciplinato: l’art. 10 contempla soltanto la provvisoria sostituzione per assenza o impedimento del titolare, mentre l’art. 20 del d.P.R. n. 266/1987, che menzionava la reggenza, appartiene a una fonte contrattuale anteriore alla riforma e di dubbia pertinenza rispetto all’ordinamento speciale.
Il provvedimento non regge al vaglio di legittimità. La motivazione è debole: i veri motivi del ricorso alla reggenza risiedono nel disallineamento strutturale tra organico effettivo e modello organizzativo, non nelle esigenze rappresentate. La clausola che subordina la durata alla “assegnazione di altro dirigente idoneo” è una formula di stile ricorrente. Manca un termine finale certo, e la reggenza si protrae per un tempo eccedente il limite biennale individuato dalle circolari ministeriali, riferito alla complessiva copertura dell’ufficio e non al singolo funzionario.
Il nulla osta ministeriale non assume efficacia sanante: le pronunce richiamate lo qualificano come condivisione di un’anomalia organizzativa, divenuto autorizzazione pressoché scontata. La circolare n. 64400 dell’8.8.2024, evocata nelle controdeduzioni, con la finalità di conseguire il visto, presuppone che bisognosa di motivazione non sia più la reggenza ma la sua proroga indefinita. Anche la procedura di interpello, rivolta ai soli funzionari della Prefettura, contrasta con il carattere di extrema ratio dell’istituto.
Il Collegio rileva una lacuna nell’ordinamento prefettizio proprio riguardo alla reggenza, a fronte della disponibilità di formule alternative munite di copertura normativa di rango primario: la delega amministrativa di funzioni e di firma, già praticata dalla stessa Prefettura, e la sostituzione dell’art. 10, la cui interpretazione estensiva all’assenza radicale di titolare offrirebbe un rimedio agganciato alla legge. Poiché “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge” (art. 97, comma 2, Cost.), l’atto indifferente alla funzionalità dell’attività amministrativa è esso stesso illegittimo, e la sua reiterazione può determinare danno erariale.
Grava infine sull’Amministrazione centrale l’onere di pianificare il reclutamento o un dimensionamento confacente degli uffici periferici, avvalendosi della periodica rideterminazione dei posti di funzione (art. 10, comma 2, d.lgs. n. 139/2000) o promuovendo un intervento normativo. La Corte ricusa il visto e la registrazione.
Nota della Redazione
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