Cessazione della materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 119 del 18.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ai sensi dell’art. 141, comma 2, c.g.c., la trasmissione del conto giudiziale in ottemperanza al decreto che ha fissato i termini ne determina la cessazione della materia del contendere. Il giudizio è definito dal giudice monocratico con sentenza non appellabile e immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c., salva la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c. in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, c.g.c. Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto demandate al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale aveva chiesto al giudice monocratico, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c., la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, riguardante un agente contabile esterno di un comune. L’istanza prevedeva anche l’applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato inadempimento e la fissazione del termine per la compilazione del conto d’ufficio a spese dell’agente.
Con decreto n. 32/2020 del 15.05.2020 il giudice monocratico aveva fissato i termini per la presentazione e il deposito del conto. Successivamente il comune aveva comunicato che, a seguito della notifica dei decreti e di un confronto con la banca dati dell’anagrafe tributaria, le strutture interessate avevano trasmesso il conto giudiziale, debitamente parificato. La Procura aveva allora chiesto la fissazione dell’udienza e la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo nella richiesta in udienza.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ricostruisce anzitutto il perimetro processuale del giudizio per resa di conto. Il procedimento, introdotto con ricorso ex art. 141, comma 2, c.g.c., viene definito dal medesimo giudice con sentenza non appellabile ed immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. Fa eccezione l’ipotesi di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell’art. 141, commi 4, 6 e 7, che apre la fase collegiale di cui all’art. 142 c.g.c.
La Corte richiama sul punto una pluralità di precedenti delle sezioni giurisdizionali regionali, tra cui la Sezione Giurisdizionale per le Marche, la Liguria, l’Umbria e la Campania, che confermano l’assetto del rito monocratico.
Nel merito, il conto relativo all’anno 2018 risulta trasmesso alla segreteria della sezione in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 32/2020. L’adempimento dell’agente contabile esaurisce l’interesse alla pronuncia richiesta dalla Procura.
Il giudice accoglie pertanto la richiesta del P.M. e dichiara la cessazione della materia del contendere. La decisione non esaurisce tuttavia ogni verifica: restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, rimesse al magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Anche su questo profilo la Corte richiama i precedenti della Sezione Giurisdizionale per il Veneto e della Sezione Giurisdizionale per la Campania.
Il dispositivo non prevede alcuna pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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