Tardivo deposito del consuntivo elettorale come mera irregolarità, senza sanzione (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 54 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La tardiva presentazione del consuntivo delle spese elettorali, da parte di una lista che ha partecipato alle elezioni amministrative in un Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti, integra una mera irregolarità e non dà luogo a sanzioni, quando la documentazione attesti l’assenza di spese e di finanziamenti. L’obbligo di deposito del consuntivo grava su tutte le formazioni politiche partecipanti, comprese quelle che non hanno sostenuto spese né ricevuto erogazioni; in tal caso l’obbligo è assolto mediante dichiarazione negativa. Il controllo sulla conformità alla legge delle spese è attribuito al Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, mentre resta riservato al Collegio di Garanzia Elettorale il controllo sulle spese dei singoli candidati.
Il Fatto
La vicenda riguarda il conto consuntivo delle spese elettorali di una lista che ha partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Foligno, tenutesi nei giorni 08-09 giugno 2024 e, al turno di ballottaggio, nei giorni 23-24 giugno 2024. Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituitosi con i decreti del 25 settembre e del 20 dicembre 2024 e insediatosi con le deliberazioni nn. 129/2024/DORG e 2/2025/DORG, aveva avviato l’istruttoria con la deliberazione n. 130/2024/CSE, richiedendo i dati necessari al Presidente del Consiglio comunale.
Dalla documentazione pervenuta è emerso che il consuntivo della lista è stato trasmesso in data 07 gennaio 2025, oltre il termine stabilito dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e 13, comma 6, della legge n. 96/2012, fissato al 26 agosto 2024, corrispondente a 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 12 luglio 2024. La questione sottoposta al Collegio attiene quindi alle conseguenze di tale ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 13 della legge n. 96/2012, che ha introdotto specifici limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, pari a 1 euro per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni con più di 30.000 abitanti. La stessa disposizione affida a un apposito Collegio costituito presso le Sezioni regionali della Corte dei conti il controllo sulle spese di partiti, movimenti e liste, in conformità agli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993.
Il Collegio richiama la propria deliberazione n. 9/2025/CSE, con la quale il termine ordinario per l’esercizio del controllo è stato prorogato di tre mesi. Sul piano dei destinatari, ribadisce che l’obbligo di deposito del consuntivo riguarda tutti i partiti, i movimenti e le liste che hanno partecipato alle consultazioni, anche qualora non abbiano sostenuto spese e non abbiano avuto fonti di finanziamento, essendo in tal caso l’obbligo assolto mediante una dichiarazione negativa.
Tale adempimento risponde a esigenze di trasparenza della partecipazione elettorale e assicura il corretto e tempestivo svolgimento delle operazioni di controllo intestate ai Collegi, i quali hanno l’obbligo di riferire ai Consigli comunali gli esiti del controllo eseguito.
Sul ritardo, il Collegio condivide l’indirizzo espresso dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni nn. 24/2013, recante i primi indirizzi interpretativi sull’applicazione dell’art. 13 della legge n. 96/2012, e 12/2014, che enuncia principi di diritto in materia di controllo delle spese elettorali. Alla stregua di tale indirizzo, la tardiva presentazione del consuntivo, nelle ipotesi di specie, costituisce “mera” irregolarità e come tale non dà luogo a sanzioni.
Nel merito, dal consuntivo è emerso che la lista non ha ricevuto finanziamenti e non ha sostenuto alcuna spesa, come risultante dalla documentazione trasmessa dal delegato. Il Collegio ha pertanto accertato la regolarità del conto consuntivo nei sensi indicati in parte motiva e ha disposto la trasmissione di copia della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata.
Nota della Redazione
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