Coefficienti pensionistici del militare promosso ufficiale (Corte dei Conti Sez. I App. n. 123 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema retributivo, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, le aliquote di rendimento applicabili al militare transitato dal ruolo dei sottufficiali a quello degli ufficiali sono quelle correlate alla categoria di inquadramento al momento della cessazione dal servizio. Non è invocabile, in favore del militare collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età, l’aliquota annua del 3,60% prevista per i sottufficiali, avente finalità perequativa e destinata ai collocamenti anticipati rispetto ai limiti di età. La clausola di salvaguardia del comma ottavo dell’art. 54 non opera quando la pensione risultante sarebbe quasi pari all’ultima retribuzione percepita.
Il Fatto
Un ufficiale dei Carabinieri in congedo, proveniente dal ruolo sottufficiali e transitato nel ruolo straordinario ad esaurimento degli ufficiali, veniva collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età. Titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità calcolata con il sistema retributivo, con oltre diciotto anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, chiedeva il ricalcolo del trattamento mediante l’applicazione dei coefficienti previsti per i sottufficiali.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto alla riliquidazione sulla base del 44% della base pensionabile, con l’aumento del 3,60% dal ventunesimo anno fino al 31 dicembre 1997 e del 2% dal 1° gennaio 1998 fino alla cessazione del servizio. Avverso tale decisione proponeva appello l’INPS, sostenendo che l’aliquota di rendimento da applicare dovesse essere quella riferita alla categoria di inquadramento al momento della cessazione dal servizio.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al Collegio riguarda l’individuazione delle aliquote di rendimento applicabili, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973, al militare la cui pensione sia stata liquidata con il sistema interamente retributivo e che, prima della cessazione dall’impiego, sia transitato dal ruolo dei sottufficiali a quello degli ufficiali.
L’appellante ha applicato le aliquote stabilite per gli ufficiali, con l’incremento costante dell’1,8% per ogni anno successivo al ventesimo. Il militare ha contestato tale criterio, ritenendo dovuta l’aliquota del 3,60% prevista per i sottufficiali dal sesto comma dell’art. 54.
Il Collegio ritiene il gravame meritevole di accoglimento. Ai fini della liquidazione con il sistema retributivo, il dato di partenza è costituito dalla base pensionabile al momento della cessazione, che nel caso di specie è quella propria del ruolo degli ufficiali. La pensione andava dunque liquidata applicando i coefficienti destinati agli ufficiali.
L’aliquota annua del 3,60%, osserva la Corte, persegue una finalità perequativa nei confronti dei sottufficiali collocati in quiescenza prima del limite massimo di età, i quali non riescono a conseguire la pensione massima. Nel caso di specie il militare è stato collocato in pensione per limiti di età, sicché tale aliquota non può trovare applicazione. Tenuto conto delle finalità di contenimento della spesa pubblica, l’aliquota applicabile ai sottufficiali transitati nei ruoli degli ufficiali è quella riferita alla categoria di inquadramento al momento della cessazione dal servizio.
Non è configurabile, secondo il Collegio, un’applicazione combinata dei coefficienti previsti per le differenti carriere, prendendo a riferimento la base pensionabile degli uni e le aliquote degli altri. Neppure opera la clausola di salvaguardia del comma ottavo dell’art. 54, poiché l’importo della pensione di cui beneficerebbe l’interessato sarebbe quasi pari all’ultima retribuzione percepita, come risulta dai conteggi non contestati. L’appello è accolto anche nel secondo motivo, non essendo valutabili i conteggi prodotti in altro analogo giudizio. La Corte dichiara la contumacia dell’appellato, accoglie l’appello e annulla la sentenza impugnata, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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