Obbligo di deposito del consuntivo elettorale anche senza spese (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 99 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le liste, i partiti e i movimenti che partecipano alle elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti sono tenuti a depositare il consuntivo delle spese elettorali anche quando non abbiano sostenuto alcuna spesa e non abbiano ricevuto alcun finanziamento. In tale ipotesi l’obbligo è assolto mediante una dichiarazione negativa. Il controllo di legalità spetta al Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che verifica la conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche, mentre il controllo sulle spese dei singoli candidati resta riservato al Collegio di Garanzia Elettorale. L’adempimento è funzionale alle esigenze di trasparenza della competizione elettorale e all’ordinato svolgimento del controllo, con successiva riferibilità degli esiti ai Consigli comunali.
Il Fatto
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali della Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha esaminato il conto consuntivo presentato dalla lista “Anima Perugia”, che aveva partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Perugia del 2024, comprensive del turno di ballottaggio.
Dall’istruttoria è emerso che la lista non aveva ricevuto finanziamenti e non aveva sostenuto alcuna spesa. Il conto era stato trasmesso il 5 agosto 2024, entro il termine di 45 giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale, avvenuto il 15 luglio 2024. La questione sottoposta al Collegio attiene alla verifica di regolarità del consuntivo nell’ipotesi di assenza di movimentazione finanziaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 13 della legge n. 96/2012, che ha introdotto limiti massimi alle spese elettorali per le elezioni comunali, quantificati in 1 euro per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali dei Comuni con più di 30.000 abitanti. Il controllo sulla conformità delle spese sostenute da partiti, movimenti e liste è affidato a un apposito Collegio presso le Sezioni regionali della Corte dei conti, che opera in conformità agli artt. 7, 11, 12 e 15 della legge n. 515/1993.
Il Collegio opera una netta ripartizione di competenze. Il controllo sulle spese dei singoli candidati è riservato al Collegio di Garanzia Elettorale di cui all’art. 13 della legge n. 515/1993; quello sulle formazioni politiche resta in capo al Collegio presso la Sezione regionale.
Il passaggio centrale riguarda l’ampiezza dell’obbligo di deposito. Il Collegio afferma che l’obbligo riguarda tutti i partiti, i movimenti e le liste che hanno partecipato alle consultazioni, anche qualora non abbiano sostenuto spese e non abbiano avuto fonti di finanziamento. In tale evenienza l’obbligo è assolto con una dichiarazione negativa. La soluzione è coerente con la funzione di trasparenza della partecipazione elettorale e con il corretto svolgimento delle operazioni di controllo intestate ai Collegi, tenuti a riferire ai Consigli comunali gli esiti dell’attività svolta.
Applicando tali principi, il Collegio ha verificato la tempestività del deposito, avvenuto il 5 agosto 2024 entro il termine del 29 agosto 2024, e ha constatato che il consuntivo indicava l’assenza di finanziamenti e di spese, come risultante dalla documentazione trasmessa dai delegati di lista. Ne è derivato l’accertamento di regolarità del conto consuntivo, con disposizione di trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio comunale per l’inoltro ai rappresentanti della lista.
Nota della Redazione
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