Conto irregolare per mancato passaggio di consegne tra agenti contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 75 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente interno della riscossione è irregolare e non consente il discarico quando le modalità di rendicontazione non assicurano la tracciabilità delle operazioni. Integrano irregolarità rilevanti la mancata indicazione, in apertura del conto, della scrittura relativa alla giacenza di cassa iniziale derivante dalla chiusura del conto del periodo precedente e la mancata redazione del verbale di passaggio di gestione tra agente cessante e agente subentrante. Gli artt. 181, comma 3, e 182 del R.D. n. 827/1924, espressione di principi generali applicabili a ogni ipotesi di maneggio di beni e valori, impongono il formale passaggio di consegne per perimetrare le gestioni di ciascun agente e imputare correttamente eventuali ammanchi. L’irregolarità sussiste anche in assenza di ammanchi di gestione, poiché la regolarità contabile è autonoma rispetto alla mancanza di danno.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione, per l’esercizio 2019, di un agente interno della riscossione di un Comune, avente ad oggetto la riscossione dei diritti di segreteria e anagrafe. Il conto era stato depositato dall’agente.
Il magistrato istruttore, con propria relazione, aveva segnalato una serie di discordanze contabili e carenze: la mancata prova di versamento di una quota di incassi, l’assenza della scrittura di giacenza di cassa iniziale, l’impossibilità di verificare periodicità e tempestività dei versamenti e, soprattutto, la mancata redazione del verbale di passaggio di consegne con l’agente subentrante. Ritenute tali carenze irregolarità rilevanti, il conto è stato sottoposto alla valutazione del Collegio ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal principio per cui la gestione di un agente della riscossione è soggetta ai canoni di regolarità, trasparenza e chiarezza, dovendo il conto giudiziale rappresentare in modo completo le operazioni di riscossione e versamento del periodo. Su questa base valuta le singole contestazioni.
Quanto alla mancata indicazione della giacenza di cassa all’apertura del periodo, la Corte rileva che tale omissione ha compromesso la tracciabilità delle operazioni. Il dato è confermato dallo stesso agente, che ha attestato con dichiarazione in atti l’avvenuto versamento del fondo cassa. A questa irregolarità se ne accompagna una più grave: la mancata redazione del verbale di passaggio di gestione.
Sul punto il Collegio richiama gli artt. 181, comma 3, e 182 del R.D. n. 827/1924, norme di contabilità generale dello Stato espressive di principi generali, applicabili di per sé a tutte le ipotesi di maneggio di beni e valori soggetti a obblighi di custodia. In caso di avvicendamento tra agente cessante e subentrante, il formale passaggio di consegne serve a perimetrare le gestioni di competenza di ciascuno e a consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi e irregolarità, oltre alla verifica degli adempimenti connessi.
La Corte considera invece superata la contestazione relativa al presunto ammanco degli incassi di un mese, avendo l’Ente prodotto in giudizio la prova dell’avvenuto versamento dell’importo complessivo, con ricevute i cui estremi erano già riportati nel conto. Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio ne prende atto ma la ritiene inidonea, per natura e contenuti, a sopperire all’omissione, limitandosi essa a dare atto delle verifiche trimestrali di cassa.
In conclusione, pur in assenza di ammanchi di gestione, il conto è dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico. Nulla sulle spese, in assenza di statuizione di condanna.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.