Rito abbreviato contabile: definizione del giudizio e spese (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 193 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 del Codice della giustizia contabile si conclude con sentenza con cui il collegio, accertato il tempestivo e regolare versamento della somma determinata nel decreto di ammissione, definisce il giudizio di responsabilità. La pronuncia non si limita alla declaratoria di definizione, ma provvede necessariamente sulle spese ai sensi dell’art. 130, comma 8, CGC. Non trovano applicazione, in tale ipotesi, le regole proprie dell’estinzione del giudizio di cui all’art. 111 CGC, né la possibilità di dichiarare la mancata pronuncia sulle spese prevista dall’art. 110 CGC per la rinuncia agli atti. Il riparto degli oneri processuali segue il criterio della soccombenza virtuale, con condanna del convenuto che risulti responsabile dell’illecito erariale in base agli elementi probatori acquisiti.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato in giudizio la convenuta, dipendente con qualifica di docente a tempo indeterminato con orario parziale superiore al cinquanta per cento, per il risarcimento di un danno patrimoniale di € 115.999,36 in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito. La pretesa si fondava su due voci: i compensi maturati da attività di lavoro autonomo non autorizzata e non riversati all’amministrazione, pari a € 56.581,86, per gli anni scolastici in cui era mancata ogni istanza di autorizzazione; e il differenziale retributivo di € 59.417,50, per gli incarichi di amministratrice unica assunti in regime di incompatibilità assoluta.

La notizia di danno era stata trasmessa alla Procura contabile dalla Guardia di Finanza. Il procedimento penale a carico della convenuta si era concluso con una sentenza del Tribunale di Bergamo che, previa riformulazione delle ipotesi di reato, aveva disposto il non luogo a procedere, facendo salvo il rilievo erariale delle condotte. L’istituto scolastico aveva già irrogato alla docente una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e le aveva notificato la costituzione in mora per la rifusione della somma ritenuta dovuta ai sensi dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001.

La Motivazione della Corte

La convenuta ha chiesto l’ammissione al rito abbreviato, offrendo a definizione la somma di € 38.700,00, pari a un terzo del danno contestato nell’atto di citazione. Con decreto n. 11 del 22.10.2025 la Sezione ha ammesso la richiesta, determinando la somma dovuta in favore del Ministero e fissando il termine perentorio di trenta giorni per il versamento in unica soluzione.

Il collegio ricostruisce la funzione dell’istituto, che l’art. 130 CGC ha introdotto con finalità deflattiva della giurisdizione di responsabilità, allo scopo di garantire all’erario l’incameramento certo e immediato delle somme risarcitorie. La norma consente al convenuto in primo grado, acquisito il parere concorde del pubblico ministero, di chiedere nella comparsa di risposta la definizione alternativa mediante il pagamento di una somma non superiore al cinquanta per cento della pretesa azionata.

Il collegio verifica poi l’adempimento degli obblighi contenuti nel decreto di ammissione. Il pubblico ministero non ha eccepito nulla in merito. La convenuta ha provato l’avvenuto pagamento, in unica soluzione e nel termine stabilito, mediante la produzione della ricevuta del bonifico di € 38.700,00 eseguito a favore del Ministero e della documentazione attestante l’incasso della somma da parte dell’amministrazione.

Preso atto del versamento, il collegio procede alla definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, CGC, che impone di provvedere anche sulle spese. La norma non consente che le spese restino a carico delle parti che le hanno sostenute, come previsto per l’estinzione dall’art. 111 CGC, né di dichiarare la mancata pronuncia sulle spese, come dispone l’art. 110 CGC in caso di rinuncia agli atti. La Sezione esclude la ricorrenza dei presupposti di compensazione di cui all’art. 31, comma 3, CGC.

Richiamando un precedente della Sezione terza centrale d’appello, il collegio applica il principio della soccombenza virtuale e pone le spese di lite, liquidate nel dispositivo, a carico della convenuta, essendo la responsabilità per l’illecito ascritto sufficientemente dimostrata dagli elementi probatori in atti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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