Cessazione della materia del contendere nel giudizio contabile e spese (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 165 del 14.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto della cessazione della materia del contendere, pur in assenza di una disposizione espressa, trova applicazione anche nel giudizio contabile, in ragione del rinvio dinamico operato dall’art. 7, comma 2, del codice di giustizia contabile alle disposizioni del codice di procedura civile e dell’elaborazione giurisprudenziale sulla modalità di definizione del giudizio. Esso postula, sul piano sostanziale e oggettivo, la sopravvenienza di fatti idonei a eliminare ogni posizione o ragione di contrasto tra le parti e la conseguente carenza dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., restando priva di utilità un’eventuale pronuncia di merito. Il riconoscimento dell’adempimento solo in corso di causa non esonera l’Istituto previdenziale dal pagamento delle spese di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Ministero della Giustizia dal gennaio 1989, veniva giudicato non idoneo permanentemente al servizio in modo assoluto con verbale del 20.11.2018 e collocato in pensione di inabilità con decorrenza dal 28.11.2018.
L’INPS aveva calcolato la prestazione su un’anzianità di servizio decorrente dal 1992, mentre il ricorrente documentava l’inizio del rapporto dal 21.01.1989. Riconosciuto l’errore, l’Istituto ricalcolava il rateo solo dal novembre 2021, senza corrispondere le differenze sui ratei precedenti e sugli arretrati. Il ricorrente chiedeva accertarsi il diritto alle differenze dalla decorrenza della pensione, oltre interessi e svalutazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che entrambe le parti hanno chiesto concordemente la declaratoria di estinzione del giudizio. L’INPS ha dedotto di aver provveduto, dopo il deposito del ricorso, a riliquidare la pensione con provvedimento dell’08.01.2024 e a corrispondere le differenze economiche con il cedolino di marzo 2024. Il ricorrente, in udienza, ha aderito a tale richiesta.
Il Collegio ricostruisce il fondamento dell’istituto. In assenza di una disposizione espressa, la cessazione della materia del contendere opera nel giudizio contabile grazie al rinvio dinamico alle norme del codice di procedura civile e all’elaborazione giurisprudenziale consolidata. Vengono richiamate pronunce della stessa Corte dei conti e della Corte di Cassazione.
Secondo tale orientamento, l’istituto rappresenta una modalità atipica di definizione della causa. Sul piano sostanziale e oggettivo esso presuppone la sopravvenienza di fatti che eliminino totalmente ogni ragione di contrasto tra le parti e la successiva carenza dell’interesse ad agire. Una pronuncia di merito, se emessa, non avrebbe alcuna utilità.
Nel caso concreto la Corte dà atto che l’Istituto ha provveduto alla riliquidazione e al pagamento di quanto dovuto, con conseguente venir meno di ogni ragione di contrasto. Dichiara pertanto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ordinando la cancellazione della causa dal ruolo.
Sulla regolazione delle spese il Collegio non compensa. L’INPS ha adempiuto solo dal marzo 2024, sicché le spese sono poste a suo carico e quantificate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e accessori di legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
Nota della Redazione
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