Parere positivo su acquisizione partecipazione e affidamento in house igiene urbana (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 102 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il parere che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 sull’acquisizione di partecipazioni societarie da parte degli enti locali si fonda sulla verifica della conformità dell’atto deliberativo ai parametri degli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 del TUSP. L’onere motivazionale gravante sull’amministrazione è assolto quando la delibera e la relazione che ne costituisce parte integrante disvelino l’iter logico e procedimentale seguito, anche se la motivazione sia sintetica, purché non si risolva in mere ripetizioni del dato legale o in affermazioni apodittiche. Il controllo investe la riconduzione della partecipazione al vincolo tipologico, la compatibilità con le finalità istituzionali, la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e l’osservanza della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. L’esito positivo del parere non esaurisce le ordinarie funzioni di controllo sulla gestione.

Il Fatto

Il Comune di Pontida, di circa 3.300 abitanti, ha sottoposto alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 20 marzo 2025, con cui ha disposto l’acquisto di una partecipazione societaria in una società per azioni a capitale interamente pubblico e il contestuale affidamento in house del servizio di igiene ambientale per dieci anni. Il servizio era in precedenza affidato, all’esito di procedura a evidenza pubblica, a un gestore privato con scadenza al 31 marzo 2025.

Il Comune ha avviato un’indagine esplorativa e ha fatto predisporre la relazione prevista dall’art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 e la relazione di affidamento ex art. 17 del medesimo decreto, approvando il Piano economico finanziario di affidamento. La delibera è stata trasmessa alla Sezione, completa di statuto, disciplinare, contratto di servizio, pareri di regolarità e relazioni illustrative, ai fini dell’adozione del parere di competenza.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro del controllo, richiamando la propria giurisprudenza e le Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/2022/QMIG. Il parametro non è la mera legittimità formale dell’atto, bensì la sua conformità sostanziale ai vincoli del TUSP, con particolare riguardo alla riconduzione della partecipazione a una delle tipologie previste, alla compatibilità con le finalità istituzionali dell’ente e alla convenienza economica.

Quanto al vincolo tipologico, il modello societario prescelto è una società per azioni a capitale interamente pubblico, riconducibile allo schema dell’art. 3 del TUSP. La Sezione prende atto dell’assolvimento dell’onere motivazionale sul perseguimento delle finalità istituzionali, richiamando la qualificazione del servizio di igiene urbana come servizio pubblico locale di rilevanza economica e la giurisprudenza amministrativa sul punto.

Il nucleo dell’analisi riguarda la sostenibilità finanziaria, verificata sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Sotto il primo profilo, la Sezione esamina il Piano economico finanziario di affidamento, redatto secondo lo schema tipo definito dall’Autorità di regolazione ARERA, e i risultati degli ultimi bilanci della società, concludendo per l’adeguatezza dell’istruttoria. Sotto il secondo profilo, rileva che l’esborso pecuniario a carico dell’ente è di limitato importo e che il Comune non detiene partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari.

La Sezione valuta poi il percorso comparativo tra le opzioni gestorie — affidamento a operatore di mercato, a società mista e in house — condotto mediante l’analisi secondo la metodologia S.W.O.T. e l’esame dei costi e dei livelli qualitativi del servizio. Sotto il profilo dell’efficacia, efficienza ed economicità, la relazione evidenzia risparmi annui rispetto ai costi consuntivi degli anni 2023 e 2024. La Sezione osserva tuttavia che la relazione non offre adeguata risposta all’osservazione di un consigliere comunale in ordine alla comparazione con le altre società pubbliche operanti nel territorio e che la delibera nulla dispone quanto alle tutele sociali di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 201/2022.

Infine, quanto alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, la Sezione prende atto che la relazione illustra le condizioni elaborate dalla giurisprudenza europea, considerate tutte sussistenti nel caso di specie. La delibera ha inoltre dichiarato l’avvenuta pubblicazione della relazione di affidamento all’albo pretorio ai fini della consultazione pubblica. All’esito di tali verifiche, la Sezione esprime parere positivo, con riserva di ogni altra valutazione nell’esercizio delle funzioni di controllo sulla gestione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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