Giudicato penale di assoluzione e preclusione nel giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 34 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza penale di assoluzione, divenuta irrevocabile, è idonea a produrre nel giudizio contabile gli effetti extrapenali previsti dall’art. 652 cod. proc. pen., non in ragione della formula assolutoria adottata, ma in quanto contenga un effettivo e positivo accertamento del fatto formulato in termini categorici. A tal fine il giudice contabile deve valutare non solo il dispositivo, ma anche la motivazione. La preclusione opera rispetto ai fatti materiali accertati e impedisce che il giudice contabile proceda a una rinnovata rivalutazione degli stessi sul piano delle conseguenze giuridiche. Ne discende l’infondatezza della pretesa erariale fondata su contestazioni di sovrafatturazione già escluse nel giudizio penale.
Il Fatto
Una società cooperativa e il suo legale rappresentante, convenuti in responsabilità amministrativo-contabile, erano stati condannati in primo grado al pagamento, in solido, di una somma a titolo di contributi regionali ritenuti illecitamente percepiti mediante sovrafatturazione e impiego di documentazione non veritiera. Avverso la decisione hanno proposto appello, deducendo tra l’altro la prescrizione, la mancanza dell’elemento soggettivo e chiedendo il potere riduttivo.
Nelle more, il procedimento penale avente ad oggetto la medesima vicenda si è concluso con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, divenuta irrevocabile. Gli appellanti hanno quindi depositato la decisione penale e invocato gli effetti del giudicato ex art. 652 cod. proc. pen., chiedendo la declaratoria di non luogo a procedere per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare il motivo sulla prescrizione, richiamando le argomentazioni della sentenza impugnata. Nel merito, invece, l’appello è accolto nei limiti indicati. La questione centrale investe la portata della preclusione extrapenale conseguente al giudicato penale di assoluzione.
La Sezione richiama le Sezioni Unite n. 1768 del 2011, che hanno chiarito come la preclusione del giudicato penale consista nell’impedire che i fatti accertati nella loro materialità siano nuovamente contestati, e richiama anche SS.UU. n. 14344 del 2015 nonché Cass. civ. n. 20252 del 2014. Il riferimento alla motivazione, e non al solo dispositivo, è decisivo per individuare l’effettivo accertamento.
Nel caso concreto il giudice penale ha escluso che le ditte individuali non avessero capacità produttiva sufficiente a giustificare i conferimenti, rilevando che le carenze istruttorie — accertamento della resa media dei terreni basato solo sulle rese benchmark sul portale SIAN, senza sopralluogo, e con riferimento all’annata solare anziché agraria — non consentivano di ritenere provata la fittizietà dei conferimenti. Quanto ai rapporti con la cooperativa conferente, pur essendo emerse alcune autofatture false, non è stata provata la natura fittizia dei conferimenti né la falsità delle fatture emesse verso il consorzio, né l’utilizzo delle stesse per ottenere i contributi, né la responsabilità del legale rappresentante.
Secondo il Collegio, dette carenze istruttorie — identiche a quelle del giudizio contabile — si riverberano sull’attendibilità, significatività e decisività delle prove poste a fondamento della condanna. Conseguentemente la sentenza impugnata, priva di motivazione idonea a sorreggere le statuizioni risarcitorie in relazione alle sovrafatturazioni, va riformata con rigetto nel merito della citazione accolta in primo grado. Le spese seguono la soccombenza ex art. 31 del c.g.c..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.