Responsabilità contabile esclusa per assenza di colpa grave degli amministratori (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 10 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per danno da mancata entrata, la perdita del credito vantato dall’ente pubblico per intervenuta prescrizione civilistica, in assenza di validi atti interruttivi, integra un danno erariale certo, attuale e concreto, coincidente con l’importo del credito definitivamente non recuperabile. La condanna presuppone tuttavia la colpa grave, che non si identifica con il mero inadempimento o con la violazione di un obbligo, ma richiede un atteggiamento di sprezzante trascuratezza dei doveri d’ufficio, accertato caso per caso. Nell’ipotesi di condotta omissiva, l’attore pubblico deve prospettare la condotta dovuta e la norma che la impone, non potendosi limitare a indicare il ruolo rivestito dal convenuto. La colpa grave è esclusa quando la gestione si svolge in presenza di oggettive ed eccezionali difficoltà operative, quale la creazione ex novo di un sistema di riscossione su un patrimonio immobiliare acquisito in emergenza sismica.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo gli amministratori e i dirigenti pro tempore del Comune, contestando un danno erariale da perdita di entrate. Oggetto della contestazione erano i crediti per canoni di locazione, canoni di compartecipazione e rimborso delle utenze relative agli alloggi del Progetto CASE e MAP, trasferiti dalla Protezione civile al patrimonio comunale dopo il sisma.
Secondo la ricostruzione attorea, il ritardato invio delle bollette e le carenze nell’attività di recupero avrebbero determinato la prescrizione di crediti per complessivi € 2.400.942,27. Il danno risarcibile è stato quantificato dalla Procura nella misura del 30% di tale importo, pari a € 720.282,68, ripartito tra i convenuti in ragione del contributo causale di ciascuno.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale. Il Collegio osserva che l’invio delle prime bollette per le utenze relative al periodo 2010-31.03.2013 avvenne a gennaio 2013, dopo tre anni dal trasferimento della gestione. Da quel momento il credito divenne esigibile, ai sensi dell’art. 1181 cod. civ., e decorse il termine quinquennale di cui all’art. 2948 cod. civ. La prescrizione civile si compì quindi, al più, a gennaio 2018, e l’ultima notificazione dell’invito a dedurre intervenne nel quinquennio successivo, con applicazione delle norme emergenziali COVID sulla sospensione dei termini. L’eccezione è pertanto respinta.
La Sezione rigetta anche l’eccezione di nullità dell’atto di citazione. Il libello ha individuato i fatti materiali, i soggetti responsabili, il danno risarcibile e i criteri di riparto, così consentendo il pieno dispiegarsi del contraddittorio e la difesa di ciascun convenuto.
Nel merito, la domanda non è accolta. Il Collegio ricorda che, in tema di danno da mancata entrata, la giurisprudenza contabile ravvisa i connotati di certezza e concretezza nel compiersi della prescrizione civilistica del credito in assenza di atti interruttivi. Tuttavia la responsabilità amministrativa esige la colpa grave, intesa come evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio, e non già come semplice inadempimento.
Con riferimento agli amministratori, la Sezione rileva che i principali atti di indirizzo risultano adottati dalla compagine politica, sicché le loro funzioni si esaurivano nella determinazione dell’indirizzo, restando l’attività gestionale di recupero demandata ai responsabili degli uffici. Nelle ipotesi di condotta omissiva, l’attore pubblico avrebbe dovuto prospettare la condotta dovuta e la norma che la imponeva, mentre si è limitato a indicare il ruolo rivestito.
Quanto al segretario generale e ai dirigenti, il Collegio esclude ogni profilo di colpa, nemmeno lieve. Il sistema di riscossione fu creato ex novo, in assenza di una banca dati informatizzata trasmessa dalla precedente gestione emergenziale, e la vicenda si innesta in un contesto di oggettive difficoltà operative e di insufficienza organica dell’Ente. Gli atti di indirizzo della Giunta e il riparto di competenze delineato con le deliberazioni del 2014, così come le iniziative documentate dalle memorie di costituzione, escludono quella inescusabile negligenza idonea a integrare l’elemento soggettivo richiesto. La domanda risarcitoria è quindi rigettata nei confronti di tutti i convenuti, con assoluzione nel merito.
Nota della Redazione
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