Ottemperanza e cessazione della materia del contendere nel giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 409 del 18.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il suo oggetto consiste nella verifica dell’esatto adempimento, da parte dell’amministrazione, del giudicato, al fine di consentire alla parte il concreto conseguimento dell’utilità riconosciuta in sede di cognizione. Presupposto del giudizio è l’inadempimento, anche parziale, dell’obbligo di conformarsi alla sentenza. Quando l’amministrazione assevera ritualmente l’integrale adempimento della pronuncia, motivando le ragioni del ritardo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in linea con le finalità e le peculiarità del giudizio di ottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente cessato dal servizio, ha agito per l’ottemperanza della sentenza con cui la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, aveva riconosciuto il suo diritto alla rideterminazione del trattamento di quiescenza mediante applicazione dell’aliquota prevista dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.
Dedotta la notifica del titolo senza esito, il ricorrente ha chiesto l’accertamento della violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato, la condanna dell’istituto previdenziale all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, una penalità di mora e la refusione delle spese. L’INPS, costituendosi, ha contestato il decorso del termine di cui al D.L. n. 669/1996 e ha rappresentato di avere avviato le procedure di propria pertinenza. All’udienza le parti hanno dato atto dell’emissione del decreto ministeriale necessario alla liquidazione; l’istituto ha poi asseverato l’avvenuta liquidazione delle somme e degli accessori.
La Motivazione della Corte
La Corte ricorda che oggetto del giudizio di ottemperanza è la verifica dell’esatto adempimento del giudicato, in modo da consentire il concreto conseguimento del bene della vita riconosciuto in sede di cognizione, richiamando la propria giurisprudenza (Sez. III nn. 266/2010, 50/2012 e 356/2014).
Ne deriva che presupposto del giudizio è l’inadempimento, anche parziale, dell’obbligo di conformarsi alla sentenza, a fronte dell’esistenza di un giudicato. Tale circostanza esclude qualsiasi ulteriore accertamento e limita l’ottemperanza esclusivamente a quell’obbligo.
Nel caso concreto, oggetto del giudizio è l’adempimento della pronuncia con cui è stato riconosciuto il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento in godimento ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.
La difesa dell’INPS ha ritualmente asseverato l’integrale adempimento della pronuncia oggetto di ottemperanza, motivando le ragioni del ritardo. Su tale presupposto la Corte dichiara la intervenuta cessazione della materia del contendere, in linea con le finalità e le peculiarità del giudizio di ottemperanza.
Sul piano delle spese, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 1.500,00, con distrazione in favore dell’avvocato della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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