Inesistenza del rapporto processuale per decesso dell’agente contabile prima del ricorso (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 90 del 06.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decesso dell’agente contabile intervenuto prima della proposizione del ricorso per resa di conto impedisce l’instaurarsi del rapporto processuale, poiché l’esistenza attuale delle parti costituisce presupposto necessario della vocatio in ius. La notificazione della citazione introduttiva effettuata a soggetto già defunto è giuridicamente inesistente, con conseguente insanabile nullità della notifica stessa e di ogni rapporto processuale conseguente. Non può operare la disciplina dell’interruzione del processo, non essendo configurabile la stasi di un giudizio non ancora pendente. Il ricorso proposto nei confronti di chi era già privo di capacità di diritto al momento della domanda è pertanto inammissibile, con revoca del decreto che aveva fissato il termine per il deposito del conto.

Il Fatto

La Procura Regionale ha depositato ricorso ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c. nei confronti di un gestore di struttura ricettiva, qualificato agente contabile esterno per la riscossione e il riversamento dell’imposta di soggiorno. L’ufficio requirente ha chiesto la fissazione del termine per la presentazione del conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2019, l’applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di inadempimento e, eventualmente, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Con decreto il Giudice designato ha fissato i termini per il deposito del conto. In sede di notificazione è emerso che l’agente contabile era deceduto in data anteriore alla presentazione del ricorso. All’udienza di discussione il Pubblico Ministero ha chiesto l’estinzione del giudizio per l’avvenuto decesso prima dell’instaurazione del giudizio stesso.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha rilevato che l’agente contabile, destinatario del decreto che fissava il termine per il deposito del conto, risultava deceduto in data antecedente alla presentazione del ricorso di cui all’art. 141, comma 3, c.g.c. La questione giuridica attiene alla possibilità che il rapporto processuale si instauri nei confronti di un soggetto già privo di capacità di diritto al momento della domanda.

La risposta è negativa. Il Collegio osserva che in tal caso il rapporto processuale non è mai sorto, né può trovare applicazione la disciplina dell’interruzione del processo, poiché non può aversi stasi di un giudizio non ancora pendente.

Il percorso argomentativo si fonda sul principio, richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui è inesistente la sentenza emanata nei confronti di un soggetto già defunto al momento della proposizione della domanda, risultando questi in quel momento privo della capacità di diritto e inidoneo ad essere destinatario del vincolo giuridico promanante da qualsiasi giudicato. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si estingue con la morte.

Da tale premessa discende che la notificazione della citazione introduttiva effettuata a persona già deceduta è, a sua volta, giuridicamente inesistente, con conseguente insanabile nullità della notifica stessa e di ogni rapporto processuale conseguente. L’esistenza attuale delle parti costituisce, invero, presupposto necessario della vocatio in ius: il fatto oggettivo dell’inesistenza del soggetto evocato in giudizio impedisce l’instaurarsi del rapporto contenzioso.

Il Giudice, previa revoca del decreto precedentemente emesso, ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso, nulla disponendo per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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