Estinzione del giudizio contabile per rito abbreviato e integrale pagamento (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 39 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa, la definizione con rito abbreviato ex art. 130 c.g.c. consegue al pagamento della somma offerta dal convenuto nel termine perentorio assegnato con decreto. Verificata in camera di consiglio la completezza e regolarità della documentazione attestante l’avvenuto versamento, il giudizio è dichiarato estinto con pronuncia che non contiene alcuna valutazione di merito sulla pretesa risarcitoria. La definizione agevolata presuppone la sussistenza dei relativi presupposti e produce l’effetto estintivo anche quando la somma corrisposta sia pari a una frazione del danno azionato. La peculiarità della fattispecie può giustificare l’integrale compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, con atto di citazione, ha convenuto in giudizio la convenuta per sentirla condannare al pagamento, in favore della struttura sanitaria, della complessiva somma di euro 45.296,47 a titolo di danno da disservizio.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha chiesto in via preliminare di accedere al rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., mediante offerta di versamento pari a circa il 30% del danno azionato. Con decreto il Collegio ha accolto l’istanza e ha disposto il pagamento della somma indicata nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
La questione giuridica attiene alla definizione del giudizio contabile a seguito dell’accesso al rito abbreviato e dell’adempimento dell’obbligo di versamento così come determinato in sede di ammissione al rito.
Il Collegio ha verificato che l’interessata ha prodotto la documentazione attestante la disposizione di pagamento nel termine indicato. La verifica della completezza e della regolarità di tale documentazione è stata compiuta nella camera di consiglio, a conferma del carattere essenzialmente documentale del controllo richiesto in questa fase.
La Corte ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per la definizione del giudizio con rito abbreviato, richiamando espressamente l’art. 130, comma 8, del Codice della Giustizia Contabile quale parametro della decisione.
La pronuncia conseguente è di estinzione del giudizio. La definizione non comporta alcuna valutazione nel merito della pretesa risarcitoria azionata dalla Procura, ma si esaurisce nell’accertamento dell’intervenuto adempimento secondo il modulo processuale prescelto.
Quanto alle spese, la Corte ne ha disposto l’integrale compensazione, ravvisando nella peculiarità della fattispecie la ragione giustificativa di tale scelta. Ha inoltre disposto che la Segreteria curi le comunicazioni di rito e apponga l’annotazione prevista dall’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 a tutela dei dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Nota della Redazione
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