Rito abbreviato contabile definito con il pagamento della somma concordata (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 71 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definizione alternativa del giudizio di responsabilità contabile, disciplinata dall’art. 130 del Codice di giustizia contabile, si perfeziona con l’integrale pagamento della somma determinata dal decreto di accoglimento dell’istanza di rito abbreviato. Il pagamento effettuato dal convenuto entro il termine fissato nel decreto consolida gli effetti deflattivi e determina la declaratoria di intervenuta definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, del medesimo codice. Le spese processuali restano a carico del convenuto, in applicazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 174/2016, anche quando l’arricchimento non sia doloso e la condotta sia connotata da colpa grave omissiva.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio il convenuto, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica di un Comune, chiedendone la condanna al pagamento di una somma superiore ai novemila euro. Il danno erariale derivava dalle spese legali sostenute dall’Ente per i giudizi davanti al TAR, causate dal comportamento omissivo reiterato del convenuto, destinatario di molteplici solleciti.

Costituitosi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rito abbreviato ex art. 130 cod. giust. contabile, proponendo il pagamento della metà dell’importo richiesto. La Procura ha rilasciato parere favorevole, riconoscendo l’assenza di doloso arricchimento e qualificando la condotta come colpa grave omissiva. La Sezione ha accolto l’istanza con decreto, determinando la somma dovuta in favore del Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti del rito abbreviato previsti dall’art. 130, comma 1, del codice, che consente al convenuto in primo grado, previo parere concorde del pubblico ministero, di chiedere la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

La Sezione aveva già emesso il decreto di accoglimento dell’istanza, determinando l’importo dovuto. Il convenuto ha depositato copia del pagamento effettuato tramite PagoPA in favore del Comune e la relativa quietanza bancaria, unitamente alla nota del Responsabile del Settore Finanziario che attestava la regolare riscossione delle somme. Il pagamento è intervenuto entro il termine fissato nel decreto.

All’udienza camerale il Pubblico Ministero ha preso atto del pagamento e ha chiesto la definizione del giudizio. La difesa ha chiesto di prendere atto della regolarità del pagamento e, quanto alle spese, di valorizzare il comportamento non connotato da dolo, richiamando un precedente della Sezione Terza di Appello.

Il Collegio ha ritenuto integrati i presupposti dell’art. 130, giacché la somma determinata con il decreto è stata corrisposta al Comune nel termine stabilito. Ha quindi dichiarato, ai sensi dell’art. 130, comma 8, l’intervenuta definizione alternativa del giudizio mediante l’avvenuto pagamento.

Quanto alle spese processuali, liquidate in dispositivo, la Corte le ha poste a carico del convenuto in applicazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 174/2016. La circostanza che l’arricchimento non fosse doloso e che la condotta fosse connotata da colpa grave omissiva non ha inciso sul regime delle spese, che seguono la soccombenza formale del convenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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