Indebito pensionistico da sentenza riformata e limite del quinto (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 12 del 23.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le somme corrisposte in esecuzione di una sentenza favorevole, poi riformata in un successivo grado di giudizio, devono essere restituite, perché la pronuncia di riforma pone nel nulla, sin dal momento della sua emissione, il titolo del pagamento provvisorio. Nel corso della lite pensionistica non può maturare alcun affidamento tutelabile del percettore sulla stabilità del trattamento più favorevole riconosciuto in primo grado, né rileva il tempo trascorso tra il deposito della sentenza d’appello e l’atto di recupero. Il recupero dell’indebito previdenziale è però soggetto al limite dell’art. 69, primo comma, legge n. 153/1969, che impedisce trattenute complessive superiori al quinto della pensione. Il giudice contabile può quindi dichiarare il diritto alla rimodulazione del piano rateale, anche in assenza di preventiva istanza amministrativa.

Il Fatto

Il ricorrente, già sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri e titolare di pensione dal 2012, aveva ottenuto in primo grado il diritto alla riliquidazione del trattamento con l’applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. In esecuzione di quella pronuncia l’Ente previdenziale aveva corrisposto gli arretrati.

La sentenza è stata poi riformata in appello, con riconoscimento di un coefficiente meno favorevole. Rideterminata la pensione, è emerso un indebito che l’Istituto ha intimato di recuperare, in parte mediante trattenute mensili e in parte con versamento diretto. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti alla Corte dei conti, invocando il legittimo affidamento e, in subordine, il ridimensionamento dell’importo e modalità di recupero meno gravose.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto ribadito che la propria giurisdizione in materia pensionistica è piena sul rapporto, con la conseguenza che la domanda annullatoria resta assorbita dalla decisione sul rapporto stesso.

Sul merito, il principio è netto: le somme erogate in forza di una sentenza poi riformata vanno restituite, poiché la pronuncia di riforma elimina il titolo del pagamento sin dalla sua origine. Da ciò deriva l’esclusione di ogni affidamento meritevole di tutela. La questione della quantificazione del trattamento era divenuta res litigiosa per iniziativa dello stesso ricorrente, e il percorso verso la stabilità della cosa giudicata si era interrotto con l’appello dell’Ente. Non è dunque ragionevole invocare un affidamento fondato su una decisione di primo grado ritualmente impugnata.

Quanto al tempo intercorso tra il deposito della sentenza d’appello e il provvedimento di recupero, la Corte lo riconduce alla mera necessità organizzativa dell’Ente, procedimentalizzato e gravato da numerosi adempimenti. Assume rilievo, in proposito, la circolare I.N.P.S. n. 107 del 14 luglio 2021, adottata in vista dell’applicazione del principio di diritto recato dalla sentenza delle Sezioni riunite n. 1 del 4 gennaio 2021, che ha previsto il riesame d’ufficio dei trattamenti già liquidati. Il decorso di circa un anno è quindi inidoneo a ingenerare alcun affidamento.

La domanda principale di irripetibilità e quella di riduzione equitativa dell’importo sono state respinte. È stata invece accolta parzialmente la domanda sulle modalità del recupero. Il ricorrente non aveva chiesto in via amministrativa la rimodulazione del piano rateale, ma la Corte non ha trascurato che egli è assoggettato anche ad altre trattenute e che l’art. 69, primo comma, legge n. 153/1969 limita a un quinto dell’ammontare la possibilità di aggredire le pensioni per indebite prestazioni. È stato così dichiarato il diritto alla rimodulazione del piano rateale, affinché le trattenute per l’indebito, sommate alle altre, non superino il quinto della pensione.

Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell’accoglimento parziale e della considerazione che una decisione di merito in sede amministrativa avrebbe verosimilmente indotto il ricorrente a non adire il giudice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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