Responsabilità erariale per incarichi di staff annullata per ultrapetizione (Corte dei Conti Sez. III App. n. 83 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, espressione del diritto di difesa, opera pienamente nel processo contabile, pur in mancanza di espresso richiamo nel codice di giustizia contabile, quale corollario del giusto processo. Integra gli estremi dell’ultrapetizione la sentenza che fondi la condanna su una causa petendi diversa da quella prospettata dalla Procura, ampliando d’ufficio il thema decidendum. Il giudice può qualificare diversamente i fatti, ma non introdurre autonomamente elementi costitutivi della fattispecie non allegati né contestati. Accertata l’ultrapetizione, la domanda risarcitoria va nel merito rigettata quando il fatto costitutivo dedotto dalla Procura risulti infondato.

Il Fatto

La Procura regionale aveva citato in giudizio tre soggetti — un ex Sindaco, un ex Capo di Gabinetto e un dirigente — per il danno erariale derivante dal conferimento di due incarichi di portavoce del Sindaco ai sensi dell’art. 90 d.lgs. n. 267 del 2000 a soggetti estranei all’amministrazione e privi del titolo di studio richiesto. La Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, con sentenza n. 39 del 2022, aveva condannato i convenuti pro quota, liquidando il pregiudizio in misura differenziata.

Contro la condanna i tre hanno proposto appello, principale e incidentali, dolendosi tra l’altro della violazione del contraddittorio e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Procura generale ha chiesto il rigetto dei gravami e la conferma della decisione impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte, riuniti gli appelli, decide applicando il principio della ragione più liquida, che consente di risolvere la causa sulla questione di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, in coerenza con il principio di sinteticità codificato nel processo contabile. Affronta quindi in via prioritaria la censura di ultrapetizione.

Il Collegio ricostruisce la domanda attorea: la Procura aveva incentrato l’addebito su di un unico thema probandum — la mancanza, in capo ai nominati, della laurea necessaria per rivestire incarichi dirigenziali — individuando il danno come conseguenza immediata e diretta di tale difetto. Su questo si era sviluppato il contraddittorio.

La sentenza di primo grado, invece, pur dichiarando di non prendere posizione sulla necessità del titolo di studio, aveva fondato la condanna su tre vizi del tutto diversi: la carenza del requisito soggettivo dei nominati, il difetto dei requisiti procedimentali di selezione e l’assenza di requisiti oggettivi idonei a giustificare il conferimento. Si tratta di un fatto costitutivo nuovo rispetto alla prospettazione della Procura.

La Corte ribadisce il confine: il giudice può assegnare ai fatti una qualificazione giuridica diversa da quella delle parti, ma non può introdurre elementi costitutivi della fattispecie non sottoposti al suo esame, né porre a fondamento della decisione circostanze non oggetto di allegazione o contestazione. Diversamente, si lede il diritto di difesa. La violazione è dunque accertata.

Nel merito, il Collegio osserva che il fatto costitutivo dedotto dalla Procura è stato ritenuto non provato dallo stesso primo giudice. L’art. 90, comma 3-bis, d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dal d.l. n. 90 del 2014, prevede espressamente che il trattamento del personale di staff possa essere parametrato a quello dirigenziale prescindendo dal titolo di studio. La Corte ne afferma la natura ricognitiva, non innovativa, ricavata dal tenore letterale della norma e dalla relazione tecnica di accompagnamento: ne deriva l’esclusione della stessa antigiuridicità della condotta, presupposto oggettivo della responsabilità.

Anche prescindendo da tale lettura, la domanda resta comunque infondata: la specificazione normativa manifesta, al tempo, un’incertezza interpretativa che non consente di muovere agli appellanti un rimprovero per colpa grave. Gli appelli sono pertanto accolti, la sentenza annullata e la domanda erariale rigettata, con spese a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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