Termine triennale di decadenza non opponibile al ricorso giurisdizionale pensionistico (Corte dei Conti Sez. I App. n. 132 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza triennale previsto dagli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973 opera esclusivamente sull’istanza amministrativa volta a ottenere dall’ufficio la revoca o la modifica del provvedimento di pensione, e non è estensibile al rimedio giurisdizionale. La norma, di carattere eccezionale, non ammette interpretazione analogica. L’errore di diritto non rientra tra le ipotesi tassativamente disciplinate dalle citate disposizioni, cosicché il termine di decadenza non si applica. Il venir meno del termine di novanta giorni per la proposizione del ricorso giurisdizionale, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, non ha abrogato le disposizioni sulla revoca e sulla modifica della pensione, che restano interpretate nel senso che il termine per la tutela giurisdizionale non incontra limiti di tempo.
Il Fatto
Un ex militare dell’Arma dei Carabinieri, in pensione con il sistema c.d. misto, ha ottenuto in primo grado il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell’aliquota di rendimento del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva, nei limiti della prescrizione quinquennale sui maggiori ratei, con interessi legali e rivalutazione monetaria. La Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio ha parzialmente accolto il ricorso.
Il Ministero della Difesa ha impugnato la decisione, deducendo la decadenza dell’interessato per superamento del termine triennale desumibile dagli artt. 204 e 205 del d.P.R. n. 1092/1973, con conseguente insussistenza del diritto alla riliquidazione e richiesta di restituzione delle somme corrisposte. L’appellato e l’Inps hanno chiesto il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica preliminarmente l’ammissibilità dell’appello alla luce dell’art. 170 c.g.c., che in materia pensionistica consente il gravame per soli motivi di diritto. Il perimetro del mezzo è limitato alla portata dispositiva della norma e al suo ambito applicativo, restando escluse le questioni di fatto relative alla dipendenza da causa di servizio e alla classifica o aggravamento delle infermità, salvo il caso di vizio di motivazione. Il gravame è ritenuto ammissibile sotto il profilo dell’errore di diritto dedotto.
Nel merito, la questione verte sulla possibilità per il pensionato di ricorrere in sede giurisdizionale avverso un provvedimento di determinazione del trattamento adottato in data anteriore a tre anni. La Corte richiama la giurisprudenza costante secondo cui il termine di decadenza dell’art. 205 del d.P.R. n. 1092/1973 si riferisce esclusivamente all’istanza amministrativa diretta all’ufficio che ha emesso il provvedimento e non è estendibile al rimedio giurisdizionale davanti alla Corte dei conti, anche in ragione della eccezionalità della norma, che non ne consente interpretazione analogica.
La Sezione aggiunge che l’errore di diritto, quale è quello in discussione, non è disciplinato dagli artt. 204 e 205 invocati dall’appellante, con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza anche per tale profilo. La fattispecie esula dalle ipotesi tassativamente indicate dall’art. 204: la domanda giudiziale non concerne la correzione di un errore materiale nel calcolo, ma attiene alla questione di diritto relativa all’attribuzione dell’aliquota ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, come interpretato dalle Sezioni Riunite.
Infine, la Corte ricorda che la proposizione del ricorso giurisdizionale in materia di pensioni pubbliche non è più soggetta al termine di novanta giorni. Le norme che lo prevedevano sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 8/1976; gli effetti della pronuncia non abrogavano le disposizioni sulla revoca e sulla modifica, che vanno lette nel senso che il vincolo triennale permane per l’iniziativa d’ufficio e a domanda di parte, mentre il termine per la tutela giurisdizionale non incontra limiti di tempo.
La domanda introdotta in primo grado è dunque tempestiva. L’appello del Ministero della Difesa è infondato e va respinto, con conferma della sentenza impugnata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, senza luogo a deliberare sulle spese di giudizio trattandosi di giudizio di natura previdenziale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.