Transazione dell’ente locale e ponderazione dei rischi da contestazioni dei terzi (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 75 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione della convenienza economico-finanziaria di un accordo transattivo stipulato da un ente locale deve avere riguardo anche alle possibili ricadute economiche derivanti dalla contestazione degli atti da parte di terzi le cui posizioni giuridiche risultino di fatto incise dalla transazione. La previsione di effetti ultrattivi, legati al prolungamento della durata delle occupazioni a canone maggiorato, può esporre l’ente al rischio di impugnazioni per violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento, con possibile pregiudizio erariale. La mancata ponderazione e neutralizzazione di tale rischio determina un’incognita sulla convenienza dell’operazione. L’esclusione della colpa grave, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1/2026, non opera quando il parere, lungi dal delineare un quadro normativo che non lascia margini di azione alternativi, lascia all’amministrazione un ampio margine di esercizio del potere discrezionale.
Il Fatto
Il Comune di Lodi, parte convenuta in tre distinti contenzioni con società di radiotelecomunicazioni occupanti beni comunali, ha chiesto alla Sezione un parere sulla proposta di transazione finalizzata alla definizione delle pendenze pregresse e alla determinazione delle indennità di occupazione per le future annualità. L’organo di revisione aveva condizionato il parere favorevole all’acquisizione preventiva di un parere positivo della Corte dei conti, segnalando la necessità di considerare i rischi derivanti da possibili ricorsi al giudice amministrativo da parte di terzi operatori interessati alle aree oggetto di concessione.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta preliminarmente la questione relativa all’ambito applicativo della nuova disciplina di cui all’art. 2 della legge n. 1/2026, che ha riformulato l’attività consultiva della Corte dei conti. Pur dando atto di una lettura riduttiva emersa in alcune pronunce, il Collegio ritiene preferibile attribuire alla disposizione il valore di disciplina complessiva della funzione consultiva, in cui il riferimento alle questioni PNRR costituisce una esplicitazione di uno dei settori di intervento e non una limitazione. Tale lettura, ad avviso della Sezione, è confermata dalla previsione che esclude “in ogni caso” la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi.
Nel merito, la Sezione ricorda che la scelta tra prosecuzione del giudizio e transazione spetta all’amministrazione nell’ambito della propria discrezionalità ed è sindacabile solo per razionalità, congruità e prudente apprezzamento. Nel caso di specie, l’esito sfavorevole di uno dei giudizi, pur non definitivo, orienta la valutazione di convenienza verso la soluzione stragiudiziale, che consente al proprietario di conseguire somme superiori al canone legale limitando l’onere restitutorio. La concorde volontà delle parti di discostarsi dalla sentenza di primo grado rende superfluo ogni vaglio sulla compatibilità della pattuizione con il quadro normativo.
La Sezione concentra la propria attenzione sul profilo degli effetti rispetto ai terzi, oggetto del terzo quesito. La previsione di effetti ultrattivi nell’accordo, con prolungamento delle occupazioni a canone maggiorato, pur garantendo all’ente somme elevate, potrebbe esporlo al rischio di contestazioni da parte di operatori interessati a conseguire la concessione dei beni, per violazione dei principi di evidenza pubblica, concorrenza e parità di trattamento. In caso di soccombenza in un eventuale giudizio promosso dai terzi, l’ente potrebbe essere condannato al risarcimento in forma specifica o per equivalente, con riflessi negativi sul bilancio. La mancata considerazione di tale rischio all’interno dell’accordo mette a repentaglio l’architettura contrattuale e determina un’incognita sulla convenienza dell’operazione.
Quanto all’esclusione della colpa grave, la Sezione precisa che l’ampio margine di azione e il pieno esercizio del potere discrezionale che il Comune conserva dopo la pronuncia non consentono di riconoscere la protezione che la legge accorda per l’adozione di atti conformi ai pareri resi. L’esonero opera solo se il parere conduce a delineare un preciso quadro normativo che non lascia margini d’azione alternativi al suo conformarsi. Nel caso di specie, il rilievo formulato non costituisce una censura preclusiva dell’accordo, ma una indicazione in ordine alla possibile integrazione dello schema contrattuale o alla valutazione di diverse soluzioni compositive dell’interesse pubblico.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.