Ricevitore di lotto agente contabile e responsabilità per mancato riversamento (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 100 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di ricevitoria del lotto, in quanto destinatario degli obblighi di riversamento imposti dal d.P.R. n. 303 del 7 agosto 1990, assume la qualifica di agente contabile e risponde del mancato versamento delle somme incassate innanzi alla giurisdizione contabile. La responsabilità contabile consegue alla mera prova del mancato riversamento, non richiedendo l’accertamento della condotta né la dimostrazione del dolo, salvo che questi rilevino ai fini della graduazione del rimprovero. Il danno erariale è pari alla differenza tra le somme non versate e la quota della polizza fideiussoria imputata a parziale ristoro del pregiudizio, con rivalutazione monetaria dalla scadenza del termine per il riversamento e interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo. L’incameramento del deposito cauzionale e la disdetta della concessione non escludono né limitano la pretesa risarcitoria.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio il titolare di una ricevitoria del lotto, già concessionario per la gestione del servizio, chiedendone la condanna al risarcimento del pregiudizio erariale per il mancato riversamento dei proventi di due settimane contabili. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva contestato l’omesso versamento delle somme incassate nel periodo considerato, quantificato in una somma superiore a quella poi richiesta in citazione, e aveva disposto la disdetta del contratto concessorio con incameramento del deposito cauzionale.
Il convenuto, invitato a formulare deduzioni, non ha fornito alcun elemento giustificativo e non si è costituito in giudizio. La Procura ha quindi quantificato il danno nella differenza tra la somma non versata e la quota della polizza fideiussoria imputata a parziale ristoro, chiedendo la condanna oltre rivalutazione e interessi.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha accertato la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto, eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. con deposito nella casa comunale e invio della raccomandata, ritornata al mittente per compiuta giacenza. Non essendosi il convenuto costituito, ne è stata dichiarata la contumacia.
Nel merito la domanda è stata ritenuta fondata. La normativa richiamata dal requirente — il d.P.R. n. 303 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni — individua espressamente gli obblighi dei titolari di ricevitoria dei Monopoli di Stato. Da tale disciplina deriva la natura di agente contabile del ricevitore e, conseguentemente, una specifica responsabilità contabile soggetta alla giurisdizione della Corte, in linea con la consolidata giurisprudenza contabile richiamata dal giudice (tra le altre, Sez. Giurisdiz. Lombardia n. 98 del 29.05.2023).
Il Collegio ha ritenuto ampiamente provato il mancato versamento delle somme. Ha escluso l’operatività delle cause di esonero previste dalla disciplina, ossia la sopravvenienza di caso fortuito o forza maggiore o l’assenza di colpa, e ha qualificato la condotta come dolosa, in adesione alla prospettazione attorea. Il ricevitore avrebbe violato consapevolmente le disposizioni normative e regolamentari, mostrando totale noncuranza delle richieste dell’Amministrazione.
Sul punto relativo alla pretesa duplicazione dei titoli esecutivi, il Collegio ha osservato che non esiste un principio generale e assoluto ostativo alla stessa, richiamando la giurisprudenza di secondo grado di questa Corte (Sez. II Giurisdiz. Centrale n. 153 del 13.04.2022). Il convenuto è stato quindi condannato al pagamento della somma richiesta, debitamente rivalutata dalla scadenza del termine per il riversamento fino alla data della decisione, oltre agli interessi legali da tale ultima data fino al soddisfo, e al pagamento delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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