Rinuncia al ricorso per revocazione ed estinzione del processo contabile (Corte dei Conti Sez. I App. n. 209 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile, la rinuncia agli atti del giudizio, effettuata dalle parti in qualunque stato e grado della causa e seguita dall’accettazione della controparte nelle debite forme, impone al giudice la declaratoria di estinzione del processo, ove rinuncia e accettazione siano regolari. La declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese, ai sensi dell’art. 110, comma 7, cod. giust. cont. L’estinzione del processo di impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ex art. 188 cod. giust. cont. L’accertamento della regolarità della rinuncia e dell’accettazione costituisce il presupposto indefettibile dell’estinzione, restando escluso ogni esame del merito dei motivi sui quali la rinuncia è intervenuta.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 202, comma 1, lett. f), cod. giust. cont., avverso una sentenza della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello che, riformando la decisione di primo grado, lo aveva condannato al risarcimento del danno in favore della Regione Campania, oltre rivalutazione e interessi legali.

La parte aveva articolato tre motivi di revocazione, lamentando l’errata valutazione delle risultanze testimoniali, l’omessa acquisizione del parere degli organi tecnico-amministrativi e la mancata applicazione della compensatio lucri cum damno. Con istanza del 17 novembre 2025 la difesa, premesso il venir meno dell’interesse al ricorso, ha dichiarato di rinunciare al gravame, chiedendo la compensazione delle spese. All’udienza dell’11 dicembre 2025 la rinuncia è stata ribadita e il Vice Procuratore Generale ha concluso in senso adesivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricondotto la decisione al disposto dell’art. 110 cod. giust. cont., che consente alle parti di rinunciare agli atti del processo in qualunque stato e grado della causa. La norma subordina l’efficacia della rinuncia all’accettazione della controparte, resa nelle debite forme, e attribuisce al giudice il compito di dichiarare l’estinzione solo ove rinuncia e accettazione siano regolari.

La Corte ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti processuali. Ha accertato la ritualità della rinuncia agli atti del giudizio da parte del ricorrente e la formale accettazione della Procura generale. Su questa base ha dichiarato l’estinzione del processo relativo al giudizio di revocazione iscritto al n. 61429 del registro di segreteria.

Il Collegio ha poi precisato gli effetti dell’estinzione. Da un lato ha escluso ogni pronuncia sulle spese, richiamando espressamente l’art. 110, comma 7, cod. giust. cont., che collega alla declaratoria di estinzione la non liquidabilità degli onorari di giudizio. Dall’altro ha affermato che l’estinzione del processo di impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 188 cod. giust. cont.

Non risulta che la Corte abbia esaminato i motivi di revocazione nel merito. La definizione del giudizio è rimasta sul piano strettamente processuale, assorbita dall’accertamento della regolarità della rinuncia e dell’accettazione. La declaratoria di estinzione ha così consolidato la condanna già contenuta nel provvedimento impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *