Responsabilità contabile per indebite erogazioni INPS e danno da disservizio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 196 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La condotta dolosa del dipendente pubblico che, mediante l’inserimento di dati fittizi e falsi, eroga indebitamente prestazioni previdenziali in favore di soggetti privi dei requisiti integra responsabilità amministrativo-contabile per danno all’ente di appartenenza. Il danno risarcibile comprende il danno patrimoniale diretto, pari alle somme indebitamente corrisposte al netto dei recuperi, e il danno patrimoniale indiretto nelle due componenti del danno da disservizio in senso stretto, per i costi di accertamento e ripristino del servizio, e della lesione del nesso sinallagmatico, per la retribuzione non dovuta, liquidabile equitativamente ex art. 1226 cod. civ. La confisca e il recupero in sede esecutiva non elidono la pretesa erariale, che va commisurata al danno effettivo e non coperto.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio una dipendente dell’INPS per il pagamento, in favore dell’Istituto, di € 1.377.201,83 a titolo di danno patrimoniale diretto e indiretto. Le condotte, accertate da una relazione ispettiva del 07.07.2023 e da una successiva denuncia, consistevano in indebite erogazioni di indennità di disoccupazione e di interventi sul fondo di garanzia del TFR, effettuate tra gennaio 2019 e maggio 2020 in favore di soggetti non aventi diritto.
Per i medesimi fatti la convenuta era stata riconosciuta colpevole di peculato continuato in sede penale, con condanna a cinque anni e quattro mesi di reclusione e confisca per equivalente. Nel giudizio contabile l’INPS è intervenuto aderendo alla pretesa attorea; la convenuta, già cessata dal servizio per dimissioni volontarie, non si è costituita ed è rimasta contumace.
La Motivazione della Corte
Dichiarata la contumacia della convenuta, il Collegio ha riconosciuto la sussistenza di tutti i presupposti della responsabilità amministrativo-contabile. È accertato il rapporto di servizio tra l’Istituto e la dipendente, addetta al settore delle prestazioni, la quale ha deliberatamente inserito dati fittizi e falsi per liquidare ammortizzatori sociali in favore di persone prive dei requisiti di diritto e in assenza della prescritta documentazione.
Sul piano soggettivo, la Corte ha qualificato la condotta come dolosa, valorizzando l’utilizzo di accorgimenti fraudolenti, quali la retrodatazione delle domande e il frazionamento dei pagamenti per eludere i controlli, la pluralità dei trasferimenti illeciti e la loro protrazione nel tempo. Tali modalità denotano profonda conoscenza delle procedure gestionali ed evidente intenzionalità dell’illecito.
Quanto al danno diretto, il Collegio ha confermato la quantificazione in € 1.319.938,63, corrispondente alle indebite liquidazioni al netto dei recuperi operati dall’Istituto. Ha poi riconosciuto il danno patrimoniale indiretto in entrambe le sue componenti.
Sotto il primo profilo, il danno da lesione del nesso sinallagmatico corrisponde alla retribuzione percepita e non dovuta dalla dipendente che ha agito in pregiudizio dell’ente, con sviamento delle energie lavorative verso finalità illecite. Liquidato equitativamente ex art. 1226 cod. civ., è stato determinato nella misura del 30% della retribuzione lorda del periodo, pari a € 39.707,30.
Sotto il secondo profilo, il danno da disservizio in senso stretto è stato quantificato in € 17.555,90, corrispondente ai costi del personale impiegato nelle verifiche, nei controlli e nella normalizzazione delle pratiche indebite. La Corte ha quindi condannato la convenuta al pagamento complessivo di € 1.377.201,83, con rivalutazione e interessi legali, disponendo la conversione del sequestro in pignoramento.
Nota della Redazione
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