Pensione inabilità richiede assoluta e permanente impossibilità di ogni lavoro (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 199 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio pensionistico previsto dall’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 presuppone, in capo al dipendente cessato dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio, la sussistenza di un requisito sanitario di carattere oggettivo: l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Tale condizione non coincide con la mera inabilità alle mansioni specificamente svolte, né con la sussistenza di una pluralità di patologie, dovendosi valutare la concreta possibilità di impiego del soggetto in attività diverse e compatibili. Nel giudizio contabile di pensioni l’accertamento tecnico disposto dall’organo di consulenza, se adeguatamente motivato e immune da vizi logici, fonda il rigetto della domanda anche in presenza di una relazione peritale di parte difforme.

Il Fatto

La ricorrente, docente cessata dal servizio per dimissioni volontarie, presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate e, successivamente, domanda di pensione di invalidità. La Commissione medica di verifica esprimeva verbale negativo e l’amministrazione scolastica comunicava l’archiviazione della pratica. Di qui il ricorso dinanzi alla Sezione giurisdizionale per ottenere l’annullamento del silenzio rifiuto e l’accertamento del diritto al beneficio.

Costituendosi, l’Inps eccepiva la prescrizione dei ratei del quinquennio antecedente e contestava la fondatezza della pretesa; l’amministrazione resisteva sostenendo la cessazione per dimissioni volontarie. Il giudizio, più volte rinviato e istruito, approdava alla decisione dopo l’espletamento di consulenza tecnica e di un suo rinnovo.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce la cornice normativa dell’art. 2, comma 12, l. n. 335/1995 e del regolamento attuativo di cui al d.m. n. 187/1997, individuando tre requisiti: l’anzianità contributiva, la risoluzione del rapporto per infermità non dipendenti da causa di servizio e il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Venendo al merito, la Corte rileva che la ricorrente non possiede il requisito sanitario, risultando dirimente l’esito della consulenza tecnica. L’Ufficio medico legale, dapprima con relazione negativa, poi con relazione integrativa, ha escluso che le patologie denunciate rendessero l’interessata inabile in modo permanente e assoluto.

Rilievo centrale assume il criterio di accertamento adottato dal consulente: l’inabilità va verificata tenendo conto delle abilità lavorative specifiche del soggetto, quali titolo di studio, esperienze pregresse e durata delle stesse. Poiché l’attività di docente costituisce lavoro intellettuale non usurante, la ricorrente è risultata collocabile in mansioni amministrative o archivistiche, meno esposte a sforzo fisico e stress, con conseguente insussistenza dell’impossibilità a qualsiasi proficuo lavoro.

Il giudice aderisce integralmente alle conclusioni dell’organo di consulenza, giudicandole adeguatamente motivate, coerenti con la documentazione esaminata e prive di vizi logici, e ritiene che la documentazione medica prodotta dalla ricorrente non le confuti. Il quadro clinico complessivo, pur caratterizzato da molteplici patologie, non raggiunge quindi la soglia richiesta dalla norma.

Quanto alla richiesta di ulteriore supplemento istruttorio, la Corte la respinge, non emergendo incongruenze tali da giustificare nuovi approfondimenti. Le spese sono integralmente compensate in ragione della complessità tecnica della questione e della presenza di pareri medici contrastanti. Il ricorso è respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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