Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario di beni immobili comunali (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 297 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni immobili degli enti locali non è agente contabile per debito di custodia e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. La categoria degli agenti contabili consegnatari è perimetrata dalla disciplina di contabilità dello Stato, applicabile anche agli enti locali, e comprende solo i consegnatari per debito di custodia, titolari di un obbligo restitutorio di beni o materie mobili. Il debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni ed è incompatibile con la gestione di beni immobili. Il consegnatario per debito di vigilanza, quale agente amministrativo, è tenuto al solo conto amministrativo. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio di conto per mancanza dell’oggetto.

Il Fatto

Il Magistrato relatore per i conti di un Comune chiedeva la fissazione dell’udienza di discussione del giudizio sul conto reso da un agente, quale consegnatario dei beni mobili e immobili comunali per l’esercizio 2021. Dalla relazione di deferimento emergeva che il conto riportava l’elenco generale dei beni iscritti in inventario, per i quali il consegnatario non avrebbe avuto un debito di custodia, ma un mero obbligo di vigilanza.

Il magistrato istruttore concludeva nel senso che, in presenza di beni rispetto ai quali l’agente abbia solo debito di vigilanza, all’atto presentato come conto giudiziale non potesse riconoscersi tale natura. La Procura regionale depositava le proprie conclusioni chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’Amministrazione. All’udienza il relatore richiamava la relazione e il Pubblico Ministero concordava, instando per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum riguarda la perimetrazione della categoria degli agenti contabili consegnatari di beni tenuti alla resa del conto giudiziale e l’inclusione o meno in essa dei consegnatari di beni immobili. La Corte muove dall’art. 178 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ricomprende tra gli agenti contabili, tra gli altri, coloro che sono consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato.

Il medesimo Regolamento prevede che gli oggetti mobili debbano essere dati in consegna ad agenti responsabili, che i consegnatari dei beni mobili siano sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e che nel conto giudiziale il consegnatario si dia debito dei beni avuti in consegna anche secondo il valore risultante dagli inventari. Rileva poi l’art. 6, comma 1, del d.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, secondo cui gli agenti che ricevono in consegna beni mobili assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia.

Da tale disciplina deriva che solo i consegnatari per debito di custodia sono obbligati alla resa del conto giudiziale, mentre non vi sono tenuti i consegnatari per debito di vigilanza. La Corte richiama l’arresto della seconda Sezione d’Appello n. 963 dell’11 dicembre 2017, che afferma l’applicabilità del d.P.R. n. 254/2002 anche ai consegnatari degli enti locali. Le divergenze lessicali tra il T.U.E.L. e la normativa di contabilità statale non autorizzano nozioni distinte, come conferma l’uniformità della disciplina del giudizio di conto nel codice della giustizia contabile.

La figura del consegnatario si caratterizza per un debito di materie, generi o oggetti esclusivamente mobili, con esistenze iniziali e rimanenze finali e obbligo restitutorio. Il concetto di debito di custodia presuppone la presa in carico e lo scarico dei beni ed è incompatibile con la gestione di immobili, come ribadito da plurimi arresti contabili richiamati. Dall’esame del conto non risultano univocamente individuabili beni mobili riferibili a una gestione di magazzino. Il convenuto è dunque qualificabile come semplice agente amministrativo e il giudizio è dichiarato improcedibile per mancanza dell’oggetto. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito e l’assenza di costituzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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