Ricongiunzione onerosa: la domanda di rateazione esclude la decadenza (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 114 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi, la presunzione di rinuncia di cui all’art. 5, secondo comma, legge n. 29/1979 non opera quando l’interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’onere e del prospetto delle rateizzazioni, abbia presentato la domanda di rateazione di cui all’art. 2, quarto comma, legge n. 29/1979. Le due condizioni previste dalla norma — versamento delle prime tre rate ovvero presentazione della domanda di rateazione — sono alternative, come si desume dall’uso della congiunzione disgiuntiva. Il mancato pagamento rateale, pertanto, non integra di per sé la decadenza dal beneficio, se la richiesta di rateazione risulta agli atti e non è contestata. La decadenza comunicata dall’ente previdenziale è illegittima e il diritto alla ricongiunzione va riconosciuto.

Il Fatto

Una docente presentava nel 2005 domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso datori di lavoro privati. L’INPS, succeduto all’INPDAP, riscontrava l’istanza con atto del dicembre 2013, riconoscendo un periodo di oltre sei anni e un onere di poco superiore a duemilasettecento euro, corrispondibile in unica soluzione o in ottantatré rate mensili.

La comunicazione del provvedimento giungeva all’istituto scolastico nel novembre 2017. La ricorrente, con raccomandata del 1° dicembre 2017, accettava la ricongiunzione e optava per il pagamento rateale. Nel settembre 2019 l’INPS invitava la Ragioneria territoriale a effettuare le trattenute. Dopo una nuova stasi, nell’ottobre 2023 l’Istituto comunicava la decadenza dal beneficio per mancato pagamento delle rate. Esperita invano l’autotutela, la ricorrente adiva la Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha anzitutto affermato la giurisdizione contabile sulla materia, richiamando le considerazioni svolte in una precedente pronuncia della Sezione. Ha poi ricostruito il quadro normativo di riferimento, incentrato sull’art. 2 legge n. 29/1979, che disciplina la ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi, e sull’art. 5, secondo comma, che prevede la presunzione di rinuncia.

Secondo la Corte, la norma subordina la presunzione di rinuncia al mancato avveramento, entro sessanta giorni dalla comunicazione, di almeno una delle due condizioni: il versamento della somma, almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, oppure la presentazione della domanda di rateazione. Le due condizioni sono quindi alternative, come conferma l’uso della congiunzione disgiuntiva.

Passando al caso concreto, il giudicante ha individuato il dies a quo del termine non nella nota del settembre 2019, bensì nella comunicazione con cui l’INPS aveva trasmesso all’istituto scolastico il provvedimento del dicembre 2013, chiedendo se la ricongiunzione fosse stata accettata. Entro sessanta giorni da quella comunicazione la ricorrente aveva dichiarato di accettare il beneficio e di aderire alla rateizzazione proposta.

Ha quindi osservato che, sebbene il mancato pagamento delle rate sia incontroverso, dagli atti risulta — e non è stato contestato con gli effetti dell’art. 115, primo comma, cod. proc. civ. — la presentazione della domanda di rateizzazione, di per sé idonea a paralizzare la presunzione di rinuncia. La pretesa della ricorrente, letta nella prospettiva della spettanza di un diritto e non in chiave impugnatoria, è stata pertanto ritenuta fondata.

In via ulteriore, la Corte ha precisato che, ove si fosse individuato il termine nella nota del 2019, le censure sulla lesione dei principi di buona fede, legittimo affidamento e leale collaborazione sarebbero risultate fondate, per la cripticità del contenuto della nota — che invitava a trattenute decorrenti dal giugno 2014 — e per l’anomala durata quattordicennale del procedimento. Ha inoltre distinto le pronunce che avevano ravvisato nella sola inerzia del richiedente una presunzione di rinuncia: esse si fondavano sul mancato pagamento non accompagnato dalla domanda di rateazione, evenienza qui invece verificatasi.

Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia e della complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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