Gli amministratori regionali titolari di carta di credito sono agenti contabili (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 105 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’amministratore regionale assegnatario e utilizzatore di carta di credito regionale per esigenze di servizio ha il maneggio di denaro pubblico e deve essere qualificato agente contabile, con conseguente obbligo di resa del conto giudiziale innanzi alla Corte dei conti. La qualifica è posta dalla legislazione statale di contabilità pubblica e attiene alla materia della giurisdizione e delle norme processuali, sicché è precluso al legislatore regionale intervenire sulla stessa: la disciplina regionale può riguardare solo l’organizzazione interna della gestione. Il pagamento mediante carta di credito ha effetto immediatamente solutorio, poiché l’assegnatario dispone direttamente del denaro pubblico senza la mediazione di altro ufficio ordinatore. La deroga alla giurisdizione contabile riconosciuta ai presidenti dei gruppi consiliari non si estende agli amministratori regionali.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di Presidente della Giunta regionale, ha proposto opposizione avverso il decreto del giudice monocratico della Sezione giurisdizionale ligure con cui, in accoglimento del ricorso per resa di conto avanzato dalla Procura regionale, gli era stato assegnato il termine di 60 giorni per la presentazione dei conti giudiziali per le annualità dal 2015 al 2021, in relazione all’utilizzo di carte di credito regionali.
Il decreto opposto aveva riconosciuto la qualifica di agente contabile in capo agli amministratori titolari delle carte. Il ricorrente ha contestato tale qualificazione, deducendo il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, la carenza di una norma attributiva della funzione, l’applicazione del principio di non duplicazione dei controlli e, in via subordinata, l’intervenuta prescrizione per le annualità anteriori al quinquennio. È intervenuta la Regione Liguria, sostenendo l’insussistenza della qualifica.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha dichiarato ammissibile l’intervento della Regione, in continuità con la giurisprudenza della Sezione, ravvisando un interesse proprio dell’ente in relazione alla tutela del proprio ordinamento di settore e l’assenza di significativo aggravio processuale.
Nel merito della richiesta di deferimento alle Sezioni riunite, la Corte ha escluso la configurabilità di un contrasto giurisprudenziale rilevante, poiché delle pronunce addotte solo la Sez. Lazio n. 302/2024 si pone effettivamente in contrasto con l’orientamento della Sezione. Ha inoltre ritenuto che gli artt. 11 e 114 c.g.c. riservino il potere di rimessione alle sole sezioni di appello, con conseguente impossibilità per le sezioni territoriali di sollevare questioni di massima. Ha infine dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 114 c.g.c. in relazione agli artt. 3, 24, 103 e 111 Cost., poiché il sistema delle impugnazioni svolge un essenziale ruolo nomofilattico.
Nel merito, il Collegio ha ribadito che il giudizio di conto ha carattere indefettibile e che la qualifica di agente contabile discende dalle leggi statali di contabilità pubblica, con conseguente preclusione per il legislatore regionale di intervenire sulla stessa. La nozione si fonda sul presupposto del maneggio di denaro pubblico, da intendersi in senso lato, e attinge tutti i soggetti che ne abbiano la disponibilità, indipendentemente dalla natura di agente interno o esterno.
La Corte ha ritenuto che l’utilizzatore della carta di credito regionale disponga direttamente del denaro pubblico, con effetto solutorio immediato, come confermato dalla disciplina regionale che prevede il rimborso e il successivo recupero delle spese indebite sugli emolumenti del titolare. Ha inoltre escluso che la deroga riconosciuta ai presidenti dei gruppi consiliari possa estendersi agli amministratori regionali, poiché in quel caso l’esclusione dal giudizio di conto dipendeva da ragioni peculiari. Il giudizio di parificazione del rendiconto regionale, infine, non integra quel controllo specifico idoneo a escludere la giurisdizione contabile.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha osservato che il termine quinquennale decorre dal deposito del conto presso la segreteria del giudice, deposito che nel caso di specie difetta in radice, con conseguente rigetto dell’eccezione.
Nota della Redazione
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