Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente e nomina commissario ad acta (TAR Lombardia n. 827 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario del lavoro, il ricorso ex art. 112 cod. proc. amm. è fondato quando risultino integrati il passaggio in giudicato del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Accertato l’inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo condanna la stessa a dare completa esecuzione entro un termine e, per il caso di persistente inerzia, nomina un commissario ad acta. L’incarico affidato a un dipendente pubblico già incardinato nella struttura dell’Amministrazione debitrice non dà luogo a liquidazione di alcun compenso commissariale.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Lombardia, ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cremona, Sezione Lavoro, n. 240/2024 del 02.07.2024, che aveva accertato il suo diritto all’attribuzione della Carta Elettronica del Docente in misura di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ai conseguenti adempimenti.
La sentenza, notificata il 17 luglio 2024, non era stata appellata ed era passata in giudicato. Decorso invano il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il Ministero era rimasto inerte. La ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla rifusione delle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni statali completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto integrate le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dalla richiamata disciplina sul termine dilatorio. Sul punto non è risultato contestato che, allo stato, il Ministero non abbia dato alcuna ottemperanza alla sentenza azionata.
Il ricorso è stato quindi accolto, con condanna dell’Amministrazione resistente a dare completa esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di persistente inadempimento alla scadenza, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare l’esercizio dei poteri commissariali a dirigenti o funzionari della Direzione generale competente al pagamento degli emolumenti della Carta del Docente.
Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla comunicazione per i predetti incombenti, con possibilità di ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, all’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, legge n. 669 del 1996 e relativi decreti attuativi. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso commissariale.
Nota della Redazione
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