Silenzio-rigetto su accesso cartella clinica impugnabile ex art 116 cpa (TAR Toscana n. 1132 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cartella clinica e la correlata documentazione sanitaria costituiscono documento amministrativo ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990, in quanto rappresentano il contenuto di atti detenuti dalla struttura sanitaria nell’esercizio di un’attività di pubblico interesse, e sono pertanto assoggettate al regime ostensivo. Il paziente che ne chiede copia è soggetto interessato, titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, senza che emerga alcuna posizione di controinteressato. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, si forma il silenzio-rigetto ex art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, autonomamente impugnabile con il rito speciale dell’art. 116 c.p.a. Il giudizio che ne segue, pur di forma impugnatoria, è giudizio pieno sul rapporto: il giudice verifica la spettanza del diritto di accesso e, ricorrendone i presupposti, ordina l’esibizione della documentazione.

Il Fatto

La ricorrente, paziente di una struttura ospedaliera pubblica, aveva presentato in data 7 gennaio 2026 istanza di accesso documentale per visionare ed estrarre copia delle cartelle cliniche relative a due ricoveri effettuati nel 2024 presso il reparto di ortopedia traumatologica di un presidio ospedaliero.

L’Amministrazione aveva invitato l’istante a reiterare la richiesta su apposita modulistica, trasmettendo il bollettino per i diritti di copia. La ricorrente aveva inoltrato il modulo compilato con la prova del pagamento e, su ulteriore richiesta, aveva integrato la domanda con l’indicazione del presidio di riferimento. Nessun provvedimento espresso né alcuna ostensione erano seguiti. L’interessata ha quindi impugnato il silenzio-rigetto davanti al TAR, che ha trattenuto la causa in decisione alla camera di consiglio del 13 maggio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti sostanziali dell’accesso. L’istanza proviene da soggetto interessato, titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza di documenti che lo riguardano, e ha ad oggetto documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990. La cartella clinica è rappresentazione del contenuto di atti, anche interni, detenuti dalla struttura sanitaria nell’esercizio di un’attività di pubblico interesse, con conseguente assoggettamento al regime ostensivo di cui agli artt. 22 ss. l. n. 241/1990.

La giurisprudenza richiamata chiarisce che la richiesta di copia della cartella clinica, volta ad acquisire contezza dello stato di salute e delle cure ricevute, esprime un interesse qualificato e attuale, e che la documentazione sanitaria rientra nell’ampia nozione di documento amministrativo. Nella specie non emergono ostacoli di riservatezza idonei a comprimere l’accesso, trattandosi di documentazione sanitaria personale della stessa richiedente: non viene in rilievo alcuna posizione di controinteressato ex art. 22, comma 1, lett. c), l. n. 241/1990, e l’ordinamento consente comunque l’ostensione dei documenti necessari alla cura e difesa dei propri interessi.

Il Collegio ha poi ritenuto la documentazione ragionevolmente detenuta dall’Amministrazione, poiché la stessa, nelle interlocuzioni procedimentali, ha richiesto la compilazione di modulistica e il pagamento dei diritti di copia, senza mai rappresentare l’inesistenza o l’indisponibilità degli atti. A fronte dell’adempimento degli oneri istruttori, è decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla definizione dell’istruttoria, individuata nella data del 14 gennaio 2026, quando la richiedente ha trasmesso l’ultima integrazione sollecitata.

Spirato il termine procedimentale senza provvedimento espresso né effettiva ostensione, si è formato il silenzio-rigetto, che ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 equivale a diniego tacito dell’istanza ed è autonomamente impugnabile mediante il rito speciale dell’art. 116 c.p.a.. Il giudizio, pur di forma impugnatoria, si configura come giudizio pieno sul rapporto, imponendo al giudice di verificare la spettanza del diritto di accesso alla luce dei parametri normativi. Poiché il silenzio è legalmente tipizzato come rigetto, la valutazione negativa si intende già consumata per fictio iuris, rendendo attuale la tutela e consentendo l’ordine di esibizione.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con accertamento dell’illegittimità del silenzio-rigetto e condanna dell’Azienda sanitaria a permettere l’accesso all’integralità della documentazione nel termine di trenta giorni. Le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri e accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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