Conformazione al giudicato per la carta docente antecedente al 2025 e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3754 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha la funzione di consentire il soddisfacimento del diritto la cui esatta dimensione discende dal titolo esecutivo e dalle norme applicabili. L’Amministrazione dello Stato, destinataria di una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, dispone del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo. I conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, che ne deve verificare l’esatta misura e decorrenza ai sensi degli artt. 1282 e seguenti c.c. Decorso inutilmente il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, è nominato un commissario ad acta con funzioni sostitutive, individuato nel dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato competente.
Il Fatto
Il creditore, docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, agiva dinanzi al TAR Lombardia per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che aveva condannato l’Amministrazione a corrispondere la somma complessiva di euro 2.500,00 per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata eseguita dall’Amministrazione, che non aveva soddisfatto la pretesa recata dal titolo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso per ottemperanza, dichiarando l’inottemperanza dell’Ente resistente. La pretesa fatta valere è risultata sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’Amministrazione, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma consente il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Di conseguenza, l’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, che deve verificare l’esatta misura di capitale residuo e interessi secondo i parametri del titolo e della legge.
La Corte ha rilevato che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del Decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla Legge n. 30/1997, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo. Ha quindi assegnato all’Amministrazione il termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, degli accessori di legge e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso per ottemperanza.
Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore e provvederà entro sessanta giorni all’esecuzione dell’incarico. L’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non è dovuto compenso alcuno.
L’Amministrazione è stata infine condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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