Requisiti soggettivi regionali illegittimi per gli impianti agrivoltaici (TAR Lombardia n. 789 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le procedure di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di produzione da fonti energetiche rinnovabili, compresi gli impianti agrivoltaici, non possono essere subordinate dalla Regione a requisiti di carattere soggettivo, riferiti alla forma giuridica o all’oggetto dell’impresa proponente, che non trovino fondamento nella normativa statale. La materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia rientra nella potestà legislativa concorrente di cui all’art. 117, comma 3, cost., sicché spetta allo Stato fissare i principi fondamentali e alla Regione resta precluso introdurre vincoli ulteriori. I requisiti soggettivi previsti dalla disciplina ministeriale di incentivazione, ivi compresi quelli del DM MASE n. 436 del 22.12.2023 e delle Linee guida MASE, operano esclusivamente ai fini dell’accesso ai benefici economici e non della richiesta del titolo abilitativo. Ne consegue l’illegittimità della delibera regionale che imponga siffatti requisiti e, in via derivata, del provvedimento amministrativo che su di essa si fondi.
Il Fatto
Una società ha presentato alla Provincia istanza di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 per realizzare un impianto agrivoltaico in un comune lombardo. L’amministrazione provinciale ha dapprima archiviato l’istanza, rilevando il difetto del requisito soggettivo previsto da una delibera regionale del febbraio 2024.
Annullata in autotutela quella delibera, la società ha chiesto l’annullamento dell’archiviazione. La Provincia ha però adottato un nuovo provvedimento di segno conforme, fondandolo su una successiva delibera regionale contenente i medesimi requisiti soggettivi. La società ha quindi impugnato davanti al giudice amministrativo la delibera e il provvedimento di archiviazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile per carenza di interesse il motivo rivolto contro il primo provvedimento di archiviazione, in quanto atto superato dal successivo, adottato all’esito di una rinnovata valutazione e di un mutato quadro normativo.
Nel merito, il giudice ha ricostruito il quadro delle fonti. Il d.lgs. n. 199/2021 demanda a decreti ministeriali l’individuazione delle aree idonee e alle Regioni la loro localizzazione. In attesa di tali atti, la Regione Lombardia ha adottato una prima delibera, poi annullata d’ufficio per allineare la disciplina regionale alle norme nazionali, e contestualmente una nuova delibera che ha riprodotto i medesimi requisiti soggettivi.
Richiamando, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., la sentenza del TAR Milano n. 1825 del 20.2.2025, il Collegio ha osservato che la legislazione statale in materia di impianti FER non introduce requisiti soggettivi in capo al proponente, né impone particolari modelli di aggregazione tra operatori economici. Poiché la materia rientra nella potestà legislativa concorrente, le Regioni non possono subordinare l’autorizzazione a vincoli non previsti dallo Stato, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale.
Le limitazioni introdotte dalla delibera non trovano copertura neppure nella normativa secondaria. Il DM n. 436/2023 e le Linee guida MASE prevedono requisiti soggettivi soltanto per l’accesso agli incentivi, non per il rilascio dei titoli abilitativi. Il rapporto richiesto è, peraltro, meno gravoso di quello imposto dalla delibera regionale, essendo sufficiente un contratto tra imprese agricole e imprese di produzione energetica.
La delibera è stata pertanto annullata nella parte in cui subordina il titolo abilitativo ai requisiti soggettivi di cui all’allegato A, paragrafo 6, lett. D), con conseguente illegittimità derivata del provvedimento di archiviazione, fondato unicamente sul difetto di tali requisiti. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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