Commissioni concorso universitario, discrezionalità tecnica e limiti del sindacato (TAR Lombardia n. 931 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta dei componenti della commissione giudicatrice per il reclutamento dei professori universitari è espressione di un potere connotato da un elevato tasso di discrezionalità tecnica ed amministrativa. Non è previsto alcun sub procedimento di comparazione tra i soggetti proposti, con la conseguenza che la determinazione è sindacabile nei soli ristretti limiti del manifesto sviamento logico, del palese errore di fatto, dell’illogicità o della contraddittorietà. Il componente del Consiglio di Dipartimento dissenziente non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’organo collegiale. L’omessa allegazione dei curricula alla delibera di nomina costituisce irregolarità meramente formale, priva di attitudine lesiva, quando non sia contestata la qualifica di professore di prima fascia del settore messo a concorso dei candidati commissari.
Il Fatto
Un professore ordinario inquadrato nel settore disciplinare oggetto di una procedura di chiamata di prima fascia, bandita da un ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, proponeva in sede di Consiglio di Dipartimento una rosa alternativa di aspiranti commissari, corredata di curricula, autocertificazioni e documenti di identità. La proposta della Direttrice di Dipartimento veniva approvata a maggioranza; quella del ricorrente respinta.
Il professore impugnava quindi la delibera consiliare, il verbale di sorteggio, il decreto rettorale di nomina della commissione e gli atti della procedura, deducendo la mancata allegazione dei curricula dei commissari della rosa approvata, il difetto di motivazione e la violazione dei principi di trasparenza e uguaglianza. Con motivi aggiunti censurava, in via derivata, l’approvazione degli atti e la chiamata del candidato risultato idoneo. L’ateneo e il controinteressato eccepivano l’irricevibilità e l’inammissibilità dei gravami.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di prescindere dalle eccezioni preliminari applicando il principio della ragione più liquida, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5 del 27.4.2015, e ha respinto entrambi i ricorsi nel merito.
L’interesse azionato attiene alla lesione dello ius ad officium, cioè alla partecipazione alla deliberazione sulla composizione della commissione. Su questo terreno il Tribunale ha qualificato la scelta dei nominativi come esercizio di un potere ad elevata discrezionalità tecnica e amministrativa, per il quale non è previsto alcun sub procedimento di comparazione tra i soggetti proposti. Ne deriva un sindacato confinato al manifesto sviamento logico, al palese errore di fatto, all’illogicità o alla contraddittorietà: al consigliere dissenziente non è consentito sostituire le proprie valutazioni a quelle della maggioranza.
Il dedotto omesso esame dei curricula è stato ritenuto una mera illazione postuma: dal verbale non risulta che alcun componente abbia lamentato la lesione della partecipazione informata. Anzi, la stessa verbalizzazione del ricorrente, che aveva definito la propria rosa idonea a garantire la “migliore” composizione tecnica, tradisce l’avvenuta comparazione tra i docenti proposti.
Quanto all’art. 4 del Regolamento generale di Ateneo, la norma impone agli uffici di mettere a disposizione la documentazione almeno cinque giorni prima della seduta, ma fa salvo il diritto di ogni componente di accedere agli atti per la visione preventiva. Il diritto è dunque di richiesta, non di trasmissione automatica e integrale: il ricorrente non ha dedotto di aver chiesto la documentazione e di non averla ottenuta.
Infine, l’art. 7, comma 3, del Regolamento d’Ateneo non collega alcuna conseguenza all’omessa allegazione dei curricula, che resta irregolarità formale priva di incidenza sulla determinazione. Il Tribunale richiama sul punto la propria sentenza n. 281 del 28.3.2023, resa in controversia riguardante il medesimo ateneo, che esclude l’obbligo di pubblicazione quando non sia contestata la qualifica di professore di prima fascia del settore dei commissari. Le censure sulla ritenuta irritualità della proposta alternativa sono irrilevanti, poiché essa fu comunque posta ai voti e respinta. I motivi aggiunti, fondati su illegittimità derivata da atti ormai inoppugnabili, sono conseguentemente infondati.
Nota della Redazione
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