Edilizia: il centro storico non è automaticamente vincolato come paesaggio ai sensi del Codice dei beni culturali (TAR Abruzzo n. 137 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mera inclusione di un’area in Zona Territoriale Omogenea A del centro storico, già delimitata come tale nei vigenti strumenti urbanistici alla data del 6 settembre 1985, comporta l’esclusione del vincolo paesaggistico ope legis ai sensi dell’art. 142, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 42/2004. La qualificazione come bene culturale di piazze e spazi aperti urbani, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. g), e dell’art. 21 del medesimo decreto, non può ritenersi automatica per il solo fatto della collocazione in un centro storico, ma presuppone un accertato interesse artistico o storico, che deve essere dimostrato dalla parte che invoca il vincolo. Il permesso di costruire non decade per mancato inizio dei lavori se questi sono stati tempestivamente comunicati e non decade per mancata ultimazione se la proroga è stata concessa prima della scadenza del termine triennale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, il permesso di costruire rilasciato dal Comune al controinteressato per la realizzazione di un corpo di fabbrica su due livelli, da destinare ad autorimessa e residenza, quale ampliamento di un fabbricato esistente nel centro storico. La ricorrente deduceva il contrasto con la pianificazione urbanistica, la decadenza del titolo per mancato inizio e ultimazione dei lavori, la violazione dei vincoli paesaggistici e la commistione tra funzione di progettista e di istruttore del procedimento. L’area di intervento ricade in Zona Territoriale Omogenea A del centro storico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella sommaria delibazione della fase cautelare, ha disatteso le censure relative al contrasto con la pianificazione urbanistica, rilevando dagli elementi documentali prodotti dall’Amministrazione la sopravvenuta riclassificazione dell’area ad opera della variante al piano regolatore generale e la decadenza del vincolo preordinato all’esproprio originariamente previsto dal piano attuativo.
Quanto alla dedotta decadenza, il Collegio ha chiarito che il permesso di costruire risulta pienamente efficace, non essendosi verificata alcuna decadenza né per il tempestivo inizio dei lavori, comunicato in tempo utile, né per la mancata ultimazione, essendo stata concessa proroga prima della scadenza del termine triennale.
Sul punto paesaggistico, il Tribunale ha escluso l’applicazione dei vincoli ope legis ex art. 142, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 42/2004, posto che l’area è stata delimitata come zona omogenea A negli strumenti urbanistici già alla data del 6 settembre 1985. Ha inoltre precisato che la qualificazione come bene culturale di piazze e spazi aperti urbani, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. g), del D.Lgs. n. 42/2004, presuppone un accertato interesse artistico o storico che non può desumersi automaticamente dalla sola collocazione nel centro storico, tanto più in un contesto oggetto di ricostruzione post-bellica.
Infine, il Collegio ha ritenuto non ravvisabile alcuna commistione tra la funzione di progettista e quella di istruttore del procedimento. In assenza del fumus di fondatezza, il TAR ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase.
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Nota della Redazione
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