Ottemperanza per Carta docente ai supplenti e giudicato sulle annualità pregresse (TAR Campania n. 5112 del 07.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice dell’ottemperanza, accertato il passaggio in giudicato della sentenza e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 (convertito con legge n. 30/1997), ordina all’Amministrazione di eseguire integralmente il dispositivo. L’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento del docente costituisce un obbligo che, una volta cristallizzato nel giudicato, deve essere adempiuto senza margini di discrezionalità; la nomina sin d’ora del Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza è consentita anche in assenza di una preventiva diffida, ove il titolo esecutivo risulti già notificato e la sua esecuzione non sia stata avviata. Il compenso del Commissario, liquidato in via forfettaria, è posto a carico dell’Amministrazione inadempiente, unitamente alle spese di lite del giudizio di ottemperanza, distraibili in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con emissione del relativo buono elettronico da € 500,00 per ciascuna annualità, secondo le modalità del DPCM 28.11.2016. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la docente agiva davanti al TAR Campania ex art. 114 cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione del giudicato, chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’azione di ottemperanza. In particolare, ha rilevato come la documentazione versata in atti comprovasse il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da apposita certificazione di cancelleria, nonché l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione avesse dato corso all’esecuzione spontanea.

La decisione si fonda sulla verifica dei presupposti propri del giudizio di ottemperanza, senza entrare nel merito della spettanza del beneficio, ormai coperto dal giudicato. Il Tribunale ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, assegnando un termine perentorio che decorre da tale momento.

In considerazione del rischio di una ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV), con facoltà di delega. L’intervento sostitutivo è stato condizionato alla sola istanza della parte ricorrente e all’accertamento dell’ulteriore inadempimento, con un termine di sessanta giorni per il compimento degli atti necessari, comprese le eventuali variazioni di bilancio, a spese dell’Amministrazione.

Quanto alle spese, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza, condannando il Ministero al pagamento di € 700,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e ponendo a carico dell’Amministrazione anche il compenso forfettario di € 500,00 per l’eventuale Commissario ad acta, nonché il contributo unificato se versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *