Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Marche n. 755 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso resa dai difensori della parte ricorrente in udienza, senza il rispetto delle formalità previste dall’art. 84, comma 3, cod. proc. amm., non può produrre l’effetto estintivo del giudizio. Essa deve essere qualificata, ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. La pronuncia di improcedibilità prescinde dall’accertamento del merito della controversia e può essere adottata anche in assenza di un formale atto di rinuncia depositato nei modi di legge.
Il Fatto
La controversia trae origine dal giudizio di ottemperanza instaurato dal ricorrente avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, a fronte della sentenza n. 450/2023 resa dal Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro. Il ricorrente chiedeva l’esecuzione del giudicato, deducendo l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi alla statuizione giudiziale.
Nell’udienza camerale del 21 maggio 2026, i difensori della parte ricorrente dichiaravano oralmente di voler rinunciare al ricorso. Il giudice adito, tuttavia, rilevava che la rinuncia non era stata proposta con le formalità richieste dal codice del processo amministrativo e provvedeva a riqualificare la dichiarazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato la portata della dichiarazione resa in udienza dai difensori della parte ricorrente. Ha osservato che l’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. subordina l’efficacia della rinuncia al ricorso al rispetto di specifiche formalità, che nella specie non risultavano osservate. La semplice manifestazione orale di volontà, pertanto, non poteva essere qualificata come rinuncia idonea a definire il giudizio.
Il Tribunale ha quindi applicato il comma 4 dell’art. 84 cod. proc. amm., il quale impone di valutare la dichiarazione di parte come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Ne è derivata la declaratoria di improcedibilità del ricorso, pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm., senza necessità di esaminare il merito delle domande proposte.
A sostegno di tale soluzione il Collegio ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la mancata osservanza delle forme della rinuncia non determina l’estinzione del processo ma conduce alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. In tal senso depongono i precedenti citati in motivazione, relativi a fattispecie analoghe.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, in considerazione dell’accordo manifestato dalle parti in udienza. Ha infine ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm..
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Nota della Redazione
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