Responsabilità contabile del consigliere regionale e danno all’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 17 del 09.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non impedisce al giudice contabile di utilizzare gli elementi fattuali accertati in sede penale e di procedere a una autonoma qualificazione degli stessi ai fini della responsabilità amministrativa. La sentenza penale di assoluzione fa stato nel giudizio contabile solo quanto alla materialità dei fatti, mentre la liceità penale non esclude l’illiceità contabile. Nella gestione di contributi pubblici finalizzati, il percettore ha l’obbligo di documentare la coerenza dell’impiego delle risorse con lo scopo istituzionale; l’approvazione del rendiconto non preclude l’accertamento della responsabilità. Il danno all’immagine della P.A. può sussistere anche in assenza di articoli di stampa, quando l’abuso della funzione pubblica abbia prodotto discredito.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato un consigliere regionale per sentirlo condannare al pagamento, in favore della Regione, del danno patrimoniale derivante dalla indebita gestione e rendicontazione di somme erogate al gruppo consiliare di appartenenza negli anni 2007-2011, oltre al danno all’immagine conseguente alla condanna penale per peculato.
La vicenda penale si è conclusa con condanna definitiva per una parte delle spese e con dichiarazione di prescrizione per altre. Il convenuto ha eccepito la prescrizione dell’azione erariale, contestato la sussistenza e la quantificazione dei danni e invocato l’insindacabilità dell’attività politica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di prescrizione. I rendiconti dei gruppi consiliari erano stati presentati nei termini ma privi dei documenti giustificativi: la Regione, dunque, non aveva contezza immediata delle condotte illecite. Il dies a quo va individuato nella richiesta di rinvio a giudizio del 14.11.2014, seguita dalla costituzione di parte civile della Regione.
Il rinvio a giudizio e la costituzione di parte civile hanno prodotto l’effetto interruttivo permanente della prescrizione fino all’irrevocabilità della sentenza penale, escludendo il decorso del termine quinquennale al momento della notifica dell’invito a dedurre. L’eccezione è respinta.
Nel merito, la definitiva condanna per peculato rende accertata, ex art. 651 cod. proc. pen., l’appropriazione delle somme non giustificate, con conseguente danno patrimoniale. La disciplina dei contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari impone che il percettore documenti l’utilizzo conforme alla finalizzazione, con inversione dell’onere della prova a carico del convenuto.
Quanto alle spese per cui è intervenuta la prescrizione penale, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la declaratoria di estinzione del reato non impedisce al giudice contabile di utilizzare gli elementi fattuali accertati. Le risultanze documentali possono valere come prove atipiche, ai fini del libero convincimento. Dirimente è la condanna definitiva al risarcimento in favore della parte civile, che spiega effetto vincolante in ordine alla responsabilità affermata.
Il danno all’immagine è sussistente, rientrando il peculato tra i delitti presupposti, ma va rideterminato equitativamente: non è necessario il clamor fori derivante da articoli di stampa, poiché l’abuso della funzione ha comunque prodotto discredito per l’amministrazione, nel contesto di un lungo processo penale a carico di una personalità nota.
Nota della Redazione
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