Indebita percezione di incentivi PNRR e responsabilità solidale degli amministratori (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 216 del 19.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di incentivi pubblici finanziati con risorse del PNRR, tra il soggetto privato beneficiario e l’amministrazione erogatrice si instaura un rapporto di servizio funzionale, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti, tutte le volte in cui il contributo sia destinato a realizzare un programma specifico accettato dal percettore. Ai fini della configurabilità del danno erariale non è necessario un uso della risorsa diverso dalla destinazione, essendo sufficiente la sua illegittima percezione, determinata anche dalla prospettazione di presupposti non veritieri. La sospensione del giudizio contabile per pregiudizialità penale è esclusa dal principio di separatezza dei giudizi. La responsabilità solidale si estende agli amministratori di diritto e di fatto che abbiano posto in essere i presupposti dell’indebita percezione.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio una società beneficiaria di un contributo a valere sul Fondo impresa femminile, finanziato con risorse PNRR, unitamente al suo amministratore di diritto e a un soggetto indicato come amministratore di fatto, chiedendone la condanna solidale al pagamento di euro 106.659,75, oltre rivalutazione e interessi.
Il danno contestato deriverebbe dall’indebita percezione della prima quota di agevolazione, liquidata a fronte di una rendicontazione rivelatasi non corrispondente al vero. I convenuti hanno eccepito la sospensione del giudizio per la pendenza di procedimenti penali, l’illegittima acquisizione della notizia di danno e la violazione del contraddittorio nella formazione della prova.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione ex art. 106 c.g.c. La sospensione presuppone un rapporto di pregiudizialità con accertamento richiesto con efficacia di giudicato, che non può ravvisarsi nel giudizio penale. Richiamando le SS.RR. n. 9/2018/ORD/RCS e la SS.RR. ord. n. 2/2020/RCS, la Corte ribadisce il principio di separatezza tra giudizio contabile e giudizio penale, confermato dalla Corte cost. n. 272/2007 e dalla giurisprudenza europea sulla natura risarcitoria della responsabilità contabile.
Quanto al sequestro penale, la Corte rileva che l’art. 258 c.p.p. consente il rilascio di copia degli atti sequestrati a chi li deteneva legittimamente, e che le parti non hanno dimostrato di aver attivato tale rimedio né di aver chiesto la remissione in termini. Le eccezioni difensive sull’acquisizione della notizia di danno sono respinte: l’attività della Guardia di Finanza rientra nelle ordinarie funzioni di controllo amministrativo previste dagli artt. 32 e 33 d.P.R. n. 600/1973, con nulla osta del Pubblico Ministero documentato. Il limite del segreto istruttorio non opera su atti acquisiti nell’esercizio delle funzioni amministrative, non ricadendo nell’art. 329 c.p.p.
Sul piano probatorio la Corte applica gli artt. 94 e 95 c.g.c. e ammette la utilizzabilità delle prove atipiche, comprese le risultanze delle indagini preliminari, richiamando Cass. civ. Sez. I n. 24748/2024 e Cass. civ. Sez. III n. 23299/2024. Il contraddittorio si instaura con la produzione formale delle prove nel giudizio, sicché nessuna lesione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU è configurabile, e la questione di legittimità costituzionale dell’art. 86, comma 2, c.g.c. è manifestamente infondata.
Nel merito, la Corte qualifica il rapporto come rapporto di servizio funzionale e ritiene sufficiente l’illegittima percezione, richiamando Cass. SS.UU. n. 3100/2022. La domanda di ammissione e la richiesta di erogazione risultano fondate su una rappresentazione non veritiera, con costi non documentati o eccedenti le voci ammesse. Il carattere innovativo del progetto è escluso, risultando la tecnologia già esistente prima della domanda.
La Corte riconosce infine l’amministratore di fatto, valorizzando il coinvolgimento diretto nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori; prova il dolo, in ragione della consapevolezza dell’illiceità; esclude il potere riduttivo in caso di responsabilità dolosa. La condanna solidale è per euro 106.659,75, oltre spese di giustizia.
Nota della Redazione
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