Riliquidazione pensione VV.FF. con aliquota 2,44% sulla quota retributiva (Corte dei Conti Sez. I App. n. 230 del 09.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini pensionistici, per il personale dei vigili del fuoco trova tuttora applicazione l’art. 61 d.P.R. n. 1092/1973, che estende a tale categoria il più favorevole trattamento previsto per i militari, non essendo tale disposizione stata abrogata, neppure implicitamente, dalle successive norme sull’ordinamento militare. L’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 non integra una disciplina speciale, ma concorre a definire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari e dei corpi equiparati. Ne consegue il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione, sulla quota retributiva, dell’aliquota del 2,44% annuo, secondo l’insegnamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.
Il Fatto
L’appellante, ex appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con anzianità contributiva al 31.12.1995 inferiore ai diciotto anni e collocato a riposo il 30.9.2020, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante applicazione, sulla quota retributiva, dell’aliquota prevista dall’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, pari al 44%, in luogo di quella meno favorevole riconosciutagli dall’ente previdenziale.
Il giudice territoriale ha rigettato il ricorso. Il lavoratore ha proposto appello denunciando error in iudicando per avere il primo giudice disatteso il combinato disposto degli artt. 54 e 61 d.P.R. n. 1092/1973. L’ente previdenziale si è rimesso alla decisione della Corte, dando atto delle numerose pronunce conformi alle richieste dell’appellante.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti in sede d’appello ha ritenuto fondato il gravame. Il Collegio richiama il proprio precedente orientamento, sent. n. 119/2020, secondo cui per il personale dei vigili del fuoco vale tuttora, ai fini pensionistici, l’art. 61 d.P.R. n. 1092/1973, mai abrogato, in modo esplicito o implicito, dalle disposizioni successive, neppure da quelle di riforma dell’ordinamento militare, non essendo queste ultime per sé incompatibili.
La norma, nel suo tenore letterale, estende chiaramente al personale dei vigili del fuoco il più favorevole trattamento pensionistico previsto per i militari. Tale esito appare coerente con la particolare natura, fortemente operativa, di questa categoria di dipendenti.
La Corte esclude che la disciplina dell’art. 54 d.P.R. cit. sia qualificabile come speciale. Essa concorre invece a definire gli ordinari criteri di calcolo della pensione per la generalità dei militari e dei corpi equiparati.
Il Collegio richiama inoltre l’attività amministrativa dell’Istituto, che ha diramato la circolare n. 68 del 14.6.2022. Preso atto del formante giurisprudenziale sul beneficio, tra cui le sentenze delle Sezioni Riunite nn. 1/QM/2021 e 12/QM/2021, l’ente ha chiarito che l’art. 54 cit. va applicato anche al personale dei vigili del fuoco nella misura del 2,44%.
In accoglimento dell’appello, la sentenza di primo grado è stata riformata e riconosciuto il diritto dell’appellante a fruire del beneficio di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, nella misura del 2,44% annuo sulla quota retributiva della pensione, con conseguente riliquidazione del trattamento previdenziale e degli accessori di legge sugli arretrati. Il recente definitivo assetto della materia ha giustificato la compensazione delle spese di difesa del doppio grado; nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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