Responsabilità contabile del cassiere e occultamento doloso del danno erariale (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 31 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità contabile, l’occultamento doloso che impedisce il decorso della prescrizione si realizza quando l’agente contabile alteri artatamente le causali di pagamento, rendendo non riconoscibile l’apprensione di somme di cui non aveva titolo. La falsificazione dei titoli di spesa, idonea a superare i controlli ordinari di cassa, integra la condotta decettiva che ostacola l’emersione del danno erariale. Accertato l’ammanco, grava sull’agente contabile, anche di fatto, l’onere di dimostrarne la non imputabilità, in applicazione del principio di prossimità alla prova. La richiesta di consulenza tecnica non può alterare il riparto dell’onere della prova, spettando alle parti dimostrare i fatti posti a fondamento delle rispettive domande.

Il Fatto

L’appellante, già assistente amministrativo e cassiere di un istituto penitenziario, era stato condannato in primo grado a risarcire un danno erariale di euro 117.346,80, oltre interessi e spese. La somma corrispondeva ad ammanchi di cassa riconducibili ad appropriazioni illecite di denaro di cui disponeva per ragioni del proprio ufficio.

Il giudice di primo grado aveva distinto gli ammanchi del periodo in cui l’appellante rivestiva la carica di agente contabile (dal 01.11.2016 al 31.12.2019, per euro 42.269,55) da quelli ricondotti a operazioni esterne a tale arco temporale (euro 75.077,25), ritenendo provata l’imputabilità delle condotte e disponendo la conversione del sequestro in pignoramento. L’appellante ha proposto appello con quattro motivi, contestando la prescrizione, la violazione di legge, la prova dell’ammanco e l’onere probatorio.

La Motivazione della Corte

Preliminarmente, il Collegio ha dichiarato inammissibili le istanze istruttorie. Quanto ai testi, mancavano i nominativi e gli articoli di prova; quanto alla consulenza tecnica, essa non avrebbe potuto esonerare le parti dalla dimostrazione dei fatti, alterando il sistema dell’art. 2697 c.c. Il carico, lo scarico e la rimanenza dovevano essere dimostrati dall’appellante in ragione del principio di prossimità alla prova (art. 94 c.g.c.), rivestendo egli la posizione di agente contabile, anche di fatto.

Sul primo motivo, la Corte ha respinto la tesi difensiva dell’assenza di occultamento. Il semplice controllo trimestrale non avrebbe fatto emergere le irregolarità se le causali fossero state falsificate: proprio l’artata alterazione delle causali di pagamento integra la condotta dolosa diretta a occultare il danno erariale. Il thema decidendum non riguarda l’identificabilità del beneficiario, ma l’apprensione di somme prive di titolo, celata dietro l’apparenza di un titolo di spesa.

Sul secondo motivo, la Corte ha osservato che la diversità tra ruolo ricoperto e titolo di studio, o la mancata richiesta di trasferimento, non escludono la qualità di agente contabile. L’efficacia decettiva delle condotte è dimostrata dal superamento delle verifiche giornaliere, trimestrali e del passaggio di consegne.

Sul terzo motivo, la Corte ha confermato la prova dell’ammanco. In presenza di prova del danno, spetta all’agente contabile fornire evidenza della non imputabilità (art. 194 R.D. n. 827/1924). Gli ammanchi sono stati dimostrati in via diretta, mediante l’estratto conto dell’appellante e titoli giustificativi rivelatisi fittizi, e in via indiretta, attraverso il raffronto tra titoli di spesa, brogliaccio e verbali di verifica. Il patrimonio indiziario, valutato ai sensi dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 95 c.g.c., ha confermato la ricostruzione.

Sul quarto motivo, la Corte ha chiarito che l’operazione contestata è servita a coprire una precedente appropriazione: a fronte di un accredito di euro 76.885,33 e di un versamento di euro 50.025,27, il pareggio al centesimo del 24 giugno 2020 dimostra che il surplus di euro 26.860,06 ha ripianato un ammanco preesistente. L’appello è stato respinto, con conferma della conversione del sequestro in pignoramento e condanna alle spese di giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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