Dipendenza da causa di servizio e unicità dell’accertamento preclude la pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 263 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata, la mancata impugnazione davanti al giudice amministrativo del diniego di equo indennizzo, fondato sul negativo accertamento della dipendenza da causa di servizio, preclude al giudice contabile di accertare autonomamente quella stessa dipendenza. Opera, infatti, il principio di unicità dell’accertamento sancito dall’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, che impedisce la formazione di pronunce contrastanti sull’identico presupposto. L’indubbia valenza pregiudizievole del diniego rende ammissibile il ricorso, ma non ne determina l’accoglimento quando le circostanze addotte a sostegno della dipendenza eziologica siano generiche e non confortate da specifici elementi causali desumibili dai rapporti informativi di servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato dal gennaio 1977, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tre patologie — cervicoartrosi, gastroduodenite erosiva e cardiopatia ipertensiva — e la conseguente concessione della pensione privilegiata in quinta categoria. La Commissione medica ospedaliera aveva ascritto le infermità a classifica, ma il Ministero dell’Interno, con decreti emessi nel 2011 e nel 2016, aveva negato la dipendenza da causa di servizio sulla base di analoghi pareri negativi del Comitato di verifica per le cause di servizio.
Il ricorrente ha censurato quei pareri e i correlativi decreti ministeriali, richiamando una relazione di consulenza medica di parte. Il Ministero, costituitosi tardivamente, ha eccepito l’inammissibilità della domanda per non essere stato evocato in giudizio l’INPS e per non aver mai ricevuto istanze finalizzate alla pensione privilegiata.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, riconoscendo l’indubbia valenza pregiudizievole della denegata dipendenza da causa di servizio, in ossequio alla sentenza n. 12/2023 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.
Nel merito, l’istruttoria documentale non ha consentito di desumere specifici elementi che abbiano avuto rilevanza causale rispetto alle tre patologie per cui è lite. I rapporti informativi in atti, relativi ai periodi di servizio prestati dal ricorrente, non hanno offerto alcun supporto alla prospettazione attorea, neppure per la gastropatia antrale, pur non contemplata dal Ministero in nessuno dei decreti negativi.
La Corte ha rilevato come siano state dedotte circostanze generiche e meramente stereotipate a suffragio dell’invocata dipendenza eziologica. I dinieghi di equo indennizzo opposti dal Ministero con i medesimi decreti andavano impugnati, a suo tempo, dinanzi al giudice amministrativo.
In ossequio al principio di unicità dell’accertamento sancito dall’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, la mancata impugnazione preclude di accertare in questa sede quella dipendenza, al parallelo fine di ottenere la pensione privilegiata. La postulazione attorea risulta ulteriormente inficiata dalla notevolissima e ingiustificata ampiezza dell’arco temporale intercorso tra i provvedimenti ministeriali e la proposizione del giudizio.
Nonostante la totale infondatezza della domanda, la parallela non condivisibilità dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Nota della Redazione
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